Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31085 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31085 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GJINE HENRIK N. IL 11/02/1986
avverso la sentenza n. 7231/2012 TRIBUNALE di FIRENZE, del
30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI,

Data Udienza: 24/06/2015

i

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Gjine Henrik in ordine al reato di cui all’articolo
116 commi 1 e 13 del Codice della Strada, ha proposto appello
trasmesso tempestivamente a questa Corte di cassazione l’imputato

responsabilità, essendo, ad avviso della difesa, il fatto
contestato un mero illecito amministrativo e con riferimento alla
dosimetria della pena ritenuta eccessiva.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto da difensore non abilitato perché
non iscritto all’albo degli avvocati abilitati a difendere davanti
alla Corte di Cassazione e per motivi manifestamente infondati.
Comunque per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si
rileva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato

argomentativo,

che

soddisfa

appieno

l’obbligo

motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena e
li giudizio di equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e
la contestata aggravante. E appena il caso di considerare che in
tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione
e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di
questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita
(Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche
(tipo “si ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998,
Rv.211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al
giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio
o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel
caso di specie, avendo il Tribunale di Firenze espressamente

chiedendone l’annullamento per violazione di legge in punto di

chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di irrogare la
pena indicata in dispositivo.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
500

a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi

di causa di

ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
ICns glj/’re es

inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del

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