Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31082 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31082 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCIARRA LUCIANO N. IL 14/10/1964
avverso la sentenza n. 7281/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

SCIARRA Luciano ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, modificando
quella di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per le
contravvenzioni, contestate in continuazione, di guida in stato di alterazione da
sostanze stupefacenti ed alcool ( per le quali era stata irrogata dal primo giudice la

responsabilità per il reato di furto aggravato di un’autovettura.

Con il ricorso si ripropongono questioni già disattese dal giudice di appello con
riferimento alla identificazione della parte offesa e sul difetto di piena capacità di
intendere e di volere dell’imputato, vittima di alterazioni tossicologiche, che aveva
utilizzato la macchina sottratta per dormirvi. Si lamenta che la sentenza non aveva
espressamente esclusa la pena relativa al reato dichiarato prescritto.

Il ricorso è inammissibile, perché è tale il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del
motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a norma dell’articolo 591, comma 1, lettera

c),

c.p.p.,

all’inammissibilità (Sezione IV, 8 luglio 2009, Cannizzaro).

E ciò a fronte di decisione che appare incensurabile in fatto e soprattutto corretta
nell’applicazione dei principi di diritto.

Le doglianze sulla responsabilità sono tipicamente di fatto, nonostante gli argomenti
spesi a supporto, perché attingono un apprezzamento del compendio probatorio
ininfluente ai fini del giudizio di responsabilità, per quanto concerne, l’identificazione
della persona offesa, e puntualmente argomentato dal giudicante, con riferimento
all’esclusione della situazione di cui all’art. 95 c.p.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha espressamente affermato
l’eliminazione della pena e della sanzione amministrativa irrogate dal primo giudice con
riferimento alla contravvenzione al codice della strada di cui è stata dichiarata
l’intervenuta estinzione per prescrizione.

pena di dieci giorni di arresto ed euro 200,00 di ammenda), confermando il giudizio di

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro,
in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015

Il Consigliere estensore

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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