Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31080 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31080 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCARELLI PASQUALE N. IL 28/01/1986
avverso la sentenza n. 4533/2013 TRIBUNALE di BARI, del
16/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

I

Osserva
v

Il difensore di fiducia di Lucarelli Pasquale ricorre per cassazione avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 16.12.2013 dal Giudice monocratico del
Tribunale di Bari che applicava al predetto la pena concordata di mesi dieci di
reclusione per il delitto di furto con strappo.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla accertamento
dell’assenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

consentite in questa sede.
Nel caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra
le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006,
n. 34494, Rv. 234824): e a tanto il giudice a quo ha pienamente ottemperato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.
COSÌ

deciso in Roma, il 24.6.2015

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non

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