Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31077 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31077 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE BERNARDO ROSARIO N. IL 31/10/1970
avverso la sentenza n. 8335/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
18/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

DE BERNARDO Rosario propone ricorso avverso la sentenza con la quale è stata
applicata ex art. 444 c.p.p. la pena per il reato di furto aggravato, con la recidiva

Contesta, in termini sintetici ed assertivi, la carenza di prove di responsabilità e la
carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.

Il ricorso è inammissibile.

La doglianza è formulata in modo assolutamente generico.

Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è
più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento
alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione
soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di
applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7
novembre 2006, Cassata).

In ogni caso, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sezioni
unite, 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza dì
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).

Ciò il giudicante ha fatto, con la sinteticità richiesta dal rito, con riferimento proprio ai
presupposti di inapplicabilità dell’articolo 129 c.p.p.

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specifica infraquinquennale.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Così deciso in data 24 giugno 2015

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