Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31076 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31076 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FEBBI DIEGO N. IL 08/05/1979
avverso la sentenza n. 1295/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

FEBBI Diego ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso per cassazione]
avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo l’ha riconosciuto colpevole del reato di cui
all’articolo 116 del codice della strada, condannandolo alla pena pecuniaria nella misura
ritenuta di giustizia.

Il ricorso è peraltro inammissibile perché risulta presentato da difensore non iscritto
all’albo speciale della Corte di cassazione [cfr. articoli 591, comma 1, lettera a), e 613
c.p.p.]

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in cinquecento
euro, in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Articola doglianze in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio.

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