Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31075 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31075 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTORNO ANTONINO N. IL 11/11/1956
avverso la sentenza n. 3556/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 28.04.2014, in parziale
riforma della sentenza di condanna resa dal G.i.p. presso il Tribunale di Palermo il
21.02.2013, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di Contorno Antonino,
chiamato a rispondere del reato di furto aggravato ed altro, rideterminava la pena
originariamente inflitta, che sostituiva in quella pecuniaria della specie
corrispondente, e confermava nel resto.

cassazione l’imputato.
Con unico motivo la parte deduce la carenza motivazionale, in riferimento
al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Ritiene che la Corte
territoriale abbia omesso di considerare i criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.
Il ricorso che è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso
di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). E la Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di
doglianza, ha espressamente considerato che al prevenuto non potevano essere
riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in difetto di alcun elemento
indicativo di una manifestazione di resipiscenza; non di meno, avuto riguardo alla
concerta offensività della condotta, il Collegio ha mitigato il trattamento
sanzionatorio inflitto dal primo giudice ed ha accolto la richiesta di sostituzione della
pena detentiva con quella pecuniaria della specie corrispondente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

Avverso la predetta sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma in data 24 giugno 2015.

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