Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31074 del 24/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31074 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARTOLINA CARMELO N. IL 25/04/1982
avverso la sentenza n. 3622/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Cartolina Carmelo in ordine al reato di cui
all’articolo 590, commi 1,2 e 3 in relazione all’articolo 583 co.1
prima ipotesi c.p., ha proposto due ricorsi in cassazione
l’imputato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge in

notificato al suo difensore di fiducia, avv. Vito Napoli del foro
di Marsala, che lo aveva assistito durante il giudizio
originariamente instauratosi davanti al giudice di Pace di
Castelvetrano, conclusosi con una sentenza di incompetenza per
materia.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606, comma 3 0 ,

cod.proc.pen., perché proposto per un motivo manifestamente
infondato dal momento che dall’epigrafe della sentenza impugnata
risulta l’avvocato di fiducia Eugenio De Gaetano del foro di
Marsala. Quindi l’avv. Vito Napoli sarebbe un secondo difensore di
fiducia. Pertanto, secondo la condivisibile giurisprudenza di
questa Corte, la mancata notifica del decreto di citazione a
giudizio al secondo difensore di fiducia costituirebbe una nullità
a regime intermedio che non è stata tempestivamente eccepita.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

P1

quanto il decreto di citazione a giudizio non sarebbe mai stato

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
e

es

Inpil

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA