Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31073 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31073 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI SALVO EMANUELE N. IL 07/02/1990
avverso la sentenza n. 1831/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MAS SAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva

I

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Di Salvo Emanuele avverso la sentenza
emessa in data 14.2.2014 dalla Corte di appello di Palermo che confermava quella in
data 30.10.2012 del Tribunale di Palermo con cui il predetto era stato condannato alla
pena condizionalmente sospesa (subordinata alla pubblicazione della sentenza) di
mesi otto di reclusione ed C 300,00 di multa per il delitto di tentato furto
pluriaggravato di un’autovettura.

tentativo di reato circostanziato sussistendo solo gli estremi del danneggiamento
dell’autovettura in questione, eliso dall’intervenuta remissione di querela.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente
infondate.
E’ palese l’aspecificità delle censure che hanno riproposto in questa sede le medesime
doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con
motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 24.6.2015

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del

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