Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31072 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31072 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINO DOMENICO N. IL 27/04/1972
avverso la sentenza n. 3092/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

MARINO Domenico ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in
melius quella di primo grado [quanto al trattamento sanzionatorio], lo ha riconosciuto

Con il ricorso si duole dell’affermazione di responsabilità, riproponendo in questa sede la
versione difensiva della mancanza di prova sulla effettiva titolarità dell’esercizio
commerciale.

Le doglianze sulla responsabilità sono nella sostanza generiche e tipicamente di fatto,
nonostante gli argomenti spesi a supporto, perché attinge un apprezzamento del
compendio probatorio satisfattivamente dimostrativo ai fini della condanna, laddove
sono state valorizzate le dichiarazioni testimoniali rese dall’operante in merito alla
titolarità dell’esercizio commerciale.

L’apprezzamento del giudicante non merita censure in questa sede.

Ciò in quanto, in tema di ricorso per cassazione, allorquando si prospetti il difetto di
motivazione, l’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non consente alla Corte di
legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle
prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della
motivazione in rapporto ai dati probatori (Sezione VI, 6 maggio 2009, Esposito ed
altro).

A questo, anzi, dovendosi aggiungere che, in tema di ricorso per cassazione, quando ci
si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè ad una doppia pronuncia (in primo e in
secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale
vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606, comma
1, lettera e), c.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica
deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima
volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (Sezione IV, 10 febbraio 2009, Ziello ed altri). Ipotesi qui non
ricorrente.

2-,

colpevole del reato di furto di energia elettrica.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al
pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
mille euro, in favore della cassa delle ammende.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015

‘.e,e,t_eee./(_

Il Presidente

Il Consigliere estensore

P. Q. M.

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