Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3107 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3107 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Caruso Antonio, nato a Messina il 9.8.69
imputato art. 5 L. 283/62
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 7.10.11

Data Udienza: 02/10/2013

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL

2 3 6 7N 7314

ILC

LLIERE

Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
Sentito il difensore dell’imputato avv. Marco Dallavalle, in sost. dell’avv. Andrea Corte,
che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, il
ricorrente è stato condannato alla pena di 10.000 C di ammenda perché, nella sua veste di
direttore e legale rappresentante del punto vendita Metro Italia Cash & Carry S.p.a. di Sesto
Fiorentino, aveva consentito la detenzione per la vendita di 92 confezioni-regalo contenenti
salmone affumicato e burro custodite al di fuori degli spazi frigoriferi e, quindi, ad una

temperatura superiore a quella massima di conservazione prevista (di +

4 per il salmone e + 6 per il

burro).

1) violazione dell’art. 42 c.p. dal momento che la responsabilità è personale e
non può essere affermata – come fatto da parte del giudice in questo caso — attraverso una
interpretazione analogica che estende alla materia alimentare principi asseriti per la sicurezza
sul lavoro. In particolare, egli si riferisce al concetto secondo cui la delega di funzioni esonera
dalla responsabilità penale laddove essa sia “scritta”. Ripercorrendo l’evoluzione della
giurisprudenza sul punto, il ricorrente ricorda che la sentenza del 2011 citata dal giudice in cui
è affermato tale principio, è stata pronunciata in materia ambientale e, comunque, è
contrastata da altre di segno opposto sì da giustificare, eventualmente, un invio degli atti alle
sezioni unite per dirimere il contrasto. Diversamente opinando, infatti, si incorre nella
affermazione di una vera e propria responsabilità obiettiva;
2) vizio di motivazione in punto di responsabilità del Caruso il quale era in ferie
all’epoca del rinvenimento della merce in cattivo stato di conservazione.
In subordine
Si invoca la revoca della sospensione condizionale in quanto si tratta di beneficio non
richiesto.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Sebbene il giudicante si sia posto il problema della delega di funzioni alla luce delle
pronunce di questa S.C., la conclusione cui è pervenuto è radicale e non in linea con i numerosi
principi di diritto interpretativi offerti da questa Corte nella delicata materia.
Non vi è dubbio, infatti, che, per un esonero di responsabilità del preposto, deve essere
raggiunta la prova «con atto certo ed in equivoco» della esistenza di una delega di funzioni.
Tuttavia, se si esclude la decisione ricordata anche in sentenza (sez.111,19.1.11, Trinca, Rv. 249536) che
afferma perentoriamente la necessità che la delega sia conferita in forma scritta, la gran parte
delle altre decisioni (sia in materia di alimenti che in ambito antinfortunistico), afferma il diverso concetto
– cui questo Collegio ritiene di uniformarsi – secondo cui la delega può anche essere conferita
oralmente dal titolare dell’impresa, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta nè
“ad substantiam” nè “ad probationem”, posto che l’efficacia devolutiva dell’atto di delega è
subordinata all’esistenza di un atto traslativo delle funzioni delegate connotato unicamente dal
requisito della certezza che prescinde dalla forma impiegata (salvo che per il settore pubblico in cui è
invece richiesto l’atto scritto di delega), (Sez. III, 6.6.07, Cavallo, Rv. 237141; in tal senso, v. anche Sez. IV, 7.2.07, Ferrante,
Rv. 236196; Sez. III, 13.7.04, Beltrami, Rv. 230088; Sez. IV, 28.9.06, Di Lorenzo, Rv. 235564).

Vi è da soggiungere, altresì, che questa Corte ha affrontato il tema della delega di
responsabilità anche con riguardo specifico alle società di notevoli dimensioni arrivando ad
affermare che, in dette situazioni, la delega di funzioni viene presunta in re ipsa (sez. III, 28.4.03,
Rossetto, n. 19462).

Trasferendo tali principi nel caso in esame, appare evidente che l’approccio al tema da
parte del giudicante è avvenuto in maniera eccessivamente formale e, soprattutto, non ha
tenuto conto di obiettive emergenze (pure riportate in sentenza) e di deduzioni difensive meritevoli
di considerazione.
Ci si riferisce, in particolare, al fatto che la stessa pronunzia impugnata dà atto che il
teste Munaò ha precisato che vi era un soggetto (tale Cardinale) che ricopriva l’incarico di
«supervisore dei capi reparto per il settore dei freschi». La Cosa, unitamente alle ben più ampie
illustrazioni offerte dal teste della difesa Corrado Fortuna (circa la struttura gerarchico piramidale che
2

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,

2. Motivi del ricorso
tramite difensore deducendo:

effettiva esistenza di una ripartizione di compiti e responsabilità all’interno del centro
commerciale di cui Caruso era direttore e, quindi, circa l’asserita riferibilità a quest’ultimo del
fatto illecito accertato in un settore molto specifico del supermercato.
Ancorché in materia infortunistica, infatti, è stato detto a chiare lettere che «il legale
rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l’azienda sia
stata preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno di questi siano
stati in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, nonchè dotati della necessaria
autonomia e dei poteri indispensabili per la completa gestione degli affari inerenti a
determinati servizi (Sez. IV, 28.9.06, Di Lorenzo, Rv. 235564).
Del resto, esiste anche una pronuncia assolutamente in termini di questa stessa
sezione, proprio in tema di vendita di sostanze alimentari all’interno di un ipermercato, ove si
afferma che «destinatario delle disposizioni impartite dal piano di autocontrollo relative alle
attività di controllo e vigilanza preliminari alla messa in vendita del prodotto è il responsabile
del relativo reparto, soggetto su cui grava anche l’obbligo di sorvegliare i sottoposti circa
l’osservanza delle disposizioni medesime (sez. III, 8.4.08, Melidei, Rv. 240045). Da annotare che tale
decisione è stata assunta in una fattispecie in qualche modo assimilabile a quella odierna visto
che si trattava di vendita di testine di agnello invase da parassiti all’interno di un reparto
macelleria, il cui responsabile era stato, infatti, individuato nel soggetto preposto al predetto
reparto.
Vi è, altresì, da segnalare una certa illogicità motivazionale della sentenza nella parte in
cui introduce il concetto che il Caruso avrebbe potuto “strutturare diversamente la propria
azienda” (f. 7). Fermi restando i pregressi rilievi a proposito della scarsa valutazione
dell’organigramma e della ripartizione di compiti, si riscontra, in ogni caso, in tale affermazione
l’introduzione di un concetto di culpa in vigilando che, però non tiene conto minimamente
(registrandosi, anzi, a riguardo, un vero e proprio vuoto motivazionale) del fatto che, in ogni Caso, a tutto
concedere, la difesa dell’imputato aveva anche dedotto che, in occasione della verificazione del
fatto illecito, il Caruso si trovava in ferie sì che è verosimile ritenere che, in sua assenza
precaria, egli avesse avuto un sostituto.
Non ultima, si ricordi, infine, anche la recentissima pronuncia di questa sezione Sez. III,
19.2.13, Kasch, Rv. 254761 In tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della
società gestrice di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in
plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di
mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei
prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, non essendo
necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega».

Evidente, quindi, la necessità di restituire gli atti al Tribunale di Firenze per un nuovo
giudizio alla luce dei rilievi e principi fin qui enunciati, fermo restando, ovviamente, che il
motivo subordinato, qui sollevato, afferente la sospensione condizionale, resta assorbito
dall’accoglimento dei primi due motivi sulla responsabilità.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.

Così deciso il 2 ottobre 2013
Il Presidente

caratterizzava il punto vendita in discussione nonché la sua estrema ampiezza «12 mila metri quadrati e 160
dipendenti») avrebbe dovuto suggerire la necessità di un maggiore approfondimento circa la

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