Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31066 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31066 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
Data Udienza: 24/06/2015
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI SALVO EMANUELE GIOACCHINO N. IL 18/04/1991
avverso la sentenza n. 1507/2011 TRIB.SEZ.DIST. di BAGHERIA, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Pi
Motivi della decisione
Contro la sentenza del Tribunale di Bagheria che ha condannato Di
Salvo Emanuele Gioacchino per il reato di cui all’articolo 116
comma 13 del Codice della Strada alla pena di euro 2.000 di
ammenda ha proposto appello l’imputato chiedendone l’annullamento
per violazione di legge e difetto di motivazione in punto di
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,
perché
proposto
ex
articolo 606, comma 3 0 ,
per
motivi
manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. Il Tribunale
di Palermo-sez. distaccata di Bagheria- ha invero adeguatamente ed
esaustivamente motivato in punto di responsabilità, evidenziando
in particolare che l’imputato si trovava alla guida di un
motoveicolo sprovvisto di patente di guida e che non sussistevano
i presupposti dello stato di necessità invocato dalla difesa.
Per quanto concerne poi la dosimetria della pena, si rileva che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche
per quanto concerne i punti di cui sopra. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al
giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o
con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di
responsabilità dosimetria della pena ritenuta eccessiva.
cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico (Cass.,
sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza
che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo il tribunale
di Palermo-sezione distaccata di Bagheria espressamente chiarito le
ragioni in base alle quali ha ritenuto di irrogare la pena indicata
in dispositivo.
abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello, atteso che lo
stesso vale come ricorso in Cassazione e gli atti sono regolarmente
pervenuti a questa Corte.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
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ae-Lx1224
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Si osserva infine che non rileva che la Corte di appello di Palermo