Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31062 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31062 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAVAN TEDDY N. IL 07/10/1982
PAVAN EMANUELE N. IL 08/01/1968
avverso la sentenza n. 3982/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Il comune difensore di fiducia di Pavan Teddy e Pavan Emanuele ricorre per
cassazione avverso la sentenza emessa in data 10.3.2014 dalla Corte di appello di
Venezia che confermava quella in data 13.2.2013 del Giudice monocratico del
Tribunale di Vicenza con cui i predetti erano stati condannati, con le attenuanti di cui
all’art. 62 n. 4 e 6 c.p. equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, alla pena
di mesi sei di reclusione ed € 120,00 di multa per il delitto di tentato furto aggravato.

contestata di cui all’art. 625 n. 7 c.p. attesa l’incompatibilità con essa dell’ipotesi del
tentativo.
Il ricorso è inammissibile essendo la censure mossa manifestamente infondata.
Premesso che il tentativo è reato autonomo rispetto a quello consumato, ma è pur
sempre ad esso collegato strutturalmente e ideologicamente, sicché vanno applicate
le aggravanti che trovano ragione attraverso la valutazione dell’idoneità degli atti e
dei mezzi, valutazione che permette di individuare, unitamente al proposito criminoso,
le modalità dell’azione per realizzarlo (Cass. pen. Sez. II, n. 3692 del 29.11.1989, Rv.
183711), la contestazione riguarda la tentata asportazione di un’autovettura e non già
di cose mobili in essa accidentalmente depositate: non è pertanto conferente la
massima di questa Sezione richiamata in ricorso.
Consegue l’inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento di una somma che, alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E CIASCUNO AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 24.6.2015

Deduce la violazione di legge e la carenza motivazionale in relazione all’aggravante

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