Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31060 del 24/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31060 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Dott. CLAUDIO D’ISA
Dott. UMBERTO MASSAFRA
Dott. FELICETTA MARINELLI
Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Dott. ANDREA MONTAGNI

– Presidente – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN MOHAMED KARIM N. IL 25/05/1976
avverso la sentenza n. 3100/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
07/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

REGISTRO GENERALE
N. 28263/2014

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto
BEN MOHAMED Karim ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in
melius

quella di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio, lo ha riconosciuto

colpevole del reato di tentato furto pluriaggravato, condannandolo alla pena di mesi 3

Con il ricorso si duole del trattamento sanzionatorio ripropongono questioni già
disattese dal giudice di appello, sia con riferimento al diniego del giudizio di prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche sia all’entità della pena.

La valutazione dei vari elementi in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze,
nonché per quanto riguarda in generale la dosimetria della pena, rientra nei poteri
discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi
di cui all’articolo 133 c.p. è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz’altro escludersi avendo il
giudice motivato la mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche con
riferimento al numero ed alla gravità dei precedenti penali ed alla condotta successiva
al reato.

Ciò in osservanza del disposto dell’art. 133 c.p., in tema di determinazione della pena,
secondo il quale il giudice trae elementi di valutazione anche dalla considerazione della
personalità del giudicabile, quale si manifesta nel tempo posteriore alla consumazione
del reato e durante il processo.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro,
in favore della cassa delle ammende.

di reclusione ed euro 150,00 di multa.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA