Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3106 del 19/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3106 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RMIDA MOHAMED N. IL 27/07/1981
avverso la sentenza n. 8320/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 19/09/2013
Motivi della decisione
RMIDA Mohamed ricorre avverso la sentenza, in data 4 dicembre 2012, della
Corte d’appello di Roma, con cui è stato condannato per il reato di rapina e altro,
riservandosi la presentazione dei motivi
Nelle more è peevenuta valida rinuncia del ricorrente all’impugnazione.
Il complesso di tali circostanze rende inammissibile il ricorso prospettato.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in Euro 500,00;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma,li 19 settembre 2013
Alla luce di tali considerazioni va dichiarata inammissibile l’impugnazione.