Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3106 del 01/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3106 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Riccobene Nunzia, nata il 22.12.1956
Stancampiano Dario nato il 16.02.1954
Stancampiano Giada nata il 03.04.1977
avverso la sentenza n.5095/2013 della Corte d’appello di Palermo, II sezione penale,
del 19.01.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria
Giuseppina Fodaroni , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile Mag Confezioni SpA, l’avv. Maria Adelina Cappello , che ha si è
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Data Udienza: 01/10/2015

riportata alle conclusioni del P.G. ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito per tutti gli imputato, l’avv. Antonio Turrisi, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso;
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha sostanzialmente confermato il verdetto di
colpevolezza di primo grado in ordine all’accusa di truffa aggravata,solo concedendo ex
novo a Stancampiano Giada il beneficio della sospensione condizionale della pena,
ricorre la difesa dei tre imputati lamentando, con il primo motivo, il difetto di

malafede circa la spendita degli assegni privi di copertura; lamenta inoltre la mancata
motivazione circa il rigetto dell’istanza di sospensione del pagamento della provvisionale.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La motivazione del provvedimento della Corte di merito non merita censure in punto di
motivazione perché quest’ultima è logica, coerente e soprattutto completa.
La Corte ha ,infatti, affermato che il dolo

emerge ,con evidenza, dall’analisi della

condotta della Riccobene che, secondo un ben collaudato metodo truffaldino aveva
carpito la fiducia del Giarratana , facendo fronte ai primi pagamenti della merce ; sempre
al fine di consolidare la fiducia del negoziante ,aveva coinvolto Stancampiano Dario e
Stancampiano Giada nella sua attività con la funzione di emettere titoli di credito
che ,all’inizio del rapporto, venivano regolarmente onorati. Solo al consolidarsi del
rapporto tutti gli assegni post datati ,venuti a scadenza, sono risultati privi di copertura
finanziaria e la Riccobene si è resa irreperibile. Valutava ,pertanto, la Corte che :”

emerge chiaramente, pertanto, che gli imputati, in concorso fra loro e al fine dí trame profitto,
ponevano in essere condotte idonee ad indurre il Giarratana in errore, spingendolo
dapprima, attraverso l’instaurazione di un rapporto di fiducia, ad effettuare la fomitura della
merce, consapevoli di non potere né volere onorare gli impegni presi, e rendendosi poi
irreperibili al momento del pagamento. Nessun dubbio vi è sull’origine dei titoli emessi
a pagamento della merce, in quanto risultano protestati tutti per mancanza di fondi, e ciò
ancora prima della consegna alla MAG come pagamento. Questa circostanza rafforza
ancora di più il proposito criminoso degli imputati di truffare la parte…”
La Corte, inoltre, dopo aver dato atto ,nel catalogo dei motivi di appello, della richiesta
relativa al pagamento della provvisionale ,ha ben messo in evidenza che”

l’intensità del

dolo manifestato dagli appellanti e la reiterazione nel tempo delle condotte di artifici e
raggiri, impediscono la concessione in loro favore delle attenuanti generiche e di ogni altro
beneficio di legge…” sicchè è del tutto priva di fondamento la seconda censura.
Il ricorso comunque è inammissibile perché, oltre a non individuare vizi della
motivazione è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi,pertanto, considerarsi non
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motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato perché non sarebbe provata la

specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo
per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c),
all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1,
30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270,
Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in
euro 1.000,00 (mille/00). Vanno liquidate , alla costituita parte civile ,che ne ha fatto
rituale richiesta, le spese che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di curo 1.000,00 alla cassa delle ammende, nonche’ alla
rifusione in solido in favore della parte civile Mag confezioni s.p.a. delle spese sostenute nel
presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.510,00, oltre spese forfettarie nella misura
del 15%, cpa e iva.
Così d ciso i Rom il 01 ottobre 2015
Il C

ensore

Il Presidente

. Fiandaq:Laax.41

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara

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