Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31059 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31059 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAGRE’ MARIA GIULIA N. IL 18/03/1956
avverso la sentenza n. 542/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
17/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

LAGRE’ Maria Giulia

ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando

quella di primo grado, l’ ha riconosciuta colpevole del reato di tentato furto aggravato
in abitazione, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

versione difensiva, peraltro mai affermata dall’imputata, secondo la quale la Lagrè si
era presentata a casa della parte offesa e trovata la porta aperta vi era entrata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le doglianze sulla responsabilità sono nella sostanza generiche e tipicamente di fatto,
nonostante gli argomenti spesi a supporto, perché attinge un apprezzamento del
compendio probatorio satisfattivamente dimostrativo ai fini della condanna, laddove il
giudicante ha valorizzato la convergenza di una serie di indizi significativi del fatto che
l’imputata, munita della forbice, avesse forzato la porta, entrando in casa, all’evidente
scopo di impossessarsi di oggetti all’interno.

L’apprezzamento del giudicante non merita censure in questa sede.

Ciò in quanto, in tema di ricorso per cassazione, allorquando si prospetti il difetto di
motivazione, l’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non consente alla Corte di
legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle
prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della
motivazione in rapporto ai dati probatori (Sezione VI, 6 maggio 2009, Esposito ed
altro).

A questo, anzi, dovendosi aggiungere che, in tema di ricorso per cassazione, quando ci
si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè ad una doppia pronuncia (in primo e in
secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale
vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606, comma
1, lettera e), c.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica
deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima
volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (Sezione IV, 10 febbraio 2009, Ziello ed altri). Ipotesi qui non
ricorrente.

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