Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31057 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31057 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEGLI INNOCENTI PIETRO N. IL 16/12/1945
avverso la sentenza n. 1506/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Il difensore di fiducia di Degli Innocenti Pietro ricorre per cassazione avverso la sentenza
emessa in data 23.10.2013 dalla Corte di appello di Genova che confermava quella in data
13.7.2011 del Tribunale di Genova con cui il predetto era stato condannato alla pena di un
anno di arresto ed € 3.000,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per
la durata di due anni per i reati di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 C.d.S. (fatti del
19.9.2009).
Deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di

E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente infondate.
Non vengono esplicitate le concrete ragioni poste a fondamento delle doglianze.
Peraltro, la richiesta della Polizia di eseguire gli esami ematici all’Ospedale ove era ricoverato
l’imputato a seguito dell’incidente stradale in cui era stato coinvolto, è prevista
espressamente dall’art. 186 comma 5 C.d.S.: in tale caso è, pertanto, irrilevante la
mancanza del consenso del paziente, sicchè il rifiuto opposto dall’imputato all’espletamento
dell’accertamento alcolimetrico, non potendosi ritenere giustificato o legittimo è valso ad
integrare sia il reato di cui all’art. 186 comma 7 C.d.S. sia quello di cui all’art. 187 comma 8
C.d.S., non essendo stato possibile per quest’ultimo l’accertamento con apparecchio analogo
all’alcolimetro utilizzabile nell’immediatezza (di cui al comma 2) ma solo tramite esame
clinico (art. 187 comma 2 bis).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ deciso in Roma, il 24.6.2015

responsabilità.

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