Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31052 del 24/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31052 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARELLI ALBERTO N. IL 25/09/1964
avverso la sentenza n. 2278/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MAS SAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Il difensore di fiducia di Carelli Alberto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in
data 24.4.2014 dalla Corte di appello di Catania che confermava quella in data 3.4.2013 del
Tribunale di Ragusa con cui il predetto era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto
ed C 3.000,00 di ammenda con sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità oltre
alla sospensione della patente di guida per un anno e alla confisca del mezzo, per il reato di
cui all’art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S.

alcolemico.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente infondate.
Corretta e congrua è la motivazione addotta dalla Corte territoriale in relazione all’analoga
doglianza prospettata in quella sede laddove si rappresentava che la richiesta dell’esame
clinico all’Ospedale da parte della Polizia municipale non fosse intervenuta prima dell’esame
stesso ma solo dopo e a mezzo fax, onde deve ritenersi l’aspecificità della censura (Cass.
pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II,
15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
La richiesta a mezzo fax rappresenta, evidentemente, solo la formalizzazione della richiesta
che s’innestava su un ricovero in ospedale già avvenuto e nulla consente di ritenere che
siffatta formalizzazione dovesse intervenire prima dell’esame stesso.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ deciso in Roma, il 24.6.2015

Deduce la violazione di legge in relazione all’inutilizzabilità dell’accertamento del tasso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA