Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31051 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31051 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NISTA CLAUDIO N. IL 14/10/1963
avverso la sentenza n. 4020/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Il difensore di fiducia di Nista Claudio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in
data 23.4.2014 dalla Corte di appello di Milano che confermava quella in data 13.4.2010 del
Tribunale di Como con cui il predetto era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di
reclusione ed C 520,00 di multa per il delitto di cui all’art. 624 bis c.p. (con la recidiva).
Deduce la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche.

legittimità.
La valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per quanto riguarda in generale
la dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato
nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p. è censurabile in cassazione solo
quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. Cass. pen. Sez. II, del
19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754). Evenienza che qui deve senz’altro escludersi attesa la
congrua motivazione addotta sul punto dal Giudice a quo.
Inoltre, la commisurazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito
ed è adeguatamente motivata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte di legittimità
secondo la quale il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita
valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente
all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non
postula un’analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo,
Cass. pen. Sez. Il , del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 24.6.2015

Il ricorso è inammissibile non essendo le censure mosse consentite nella presente sede di

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