Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31050 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31050 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMMICELI SALVATORE N. IL 18/07/1967
avverso la sentenza n. 2397/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Sammiceli Salvatore in ordine ai reati di cui agli
articoli 624,625 numeri 4 e 7 e 385 commi l e 2 c.p., ha proposto
ricorso in cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per

qualificazione giuridica del fatto, non avendo mai avuto
l’imputato il possesso del furgone e dovendo pertanto il reato
essere qualificato come tentato e con riferimento alle circostanze
del reato, non sussistendo, secondo la difesa, né l’aggravante
della destrezza, né quella dell’esposizione alla pubblica fede.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

coma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Catania ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato sia a proposito della qualificazione giuridica del fatto,
evidenziando in particolare che si erano verificate sia la fase
dello spossessamento -del possessore che quella
dell’impossessamento da parte del Sammiceli, sia a proposito della
sussistenza delle aggravanti contestate, atteso che il furto era
stato perpetrato con destrezza mediante approfittamento della
momentanea distrazione del guidatore Vinciguerra e che il furgone
era esposto a pubblica fede perché parcheggiato in sosta sulla
pubblica via.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di

violazione di legge, essendo erronea, secondo la difesa, la

inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
re e

Il Presidente

pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di

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