Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31047 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31047 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASELLI DANIEL N. IL 18/04/1988
avverso la sentenza n. 4034/2010 TRIBUNALE di GENOVA, del
30/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Viene proposta impugnazione (correttamente qui trasmessa, trattandosi di sentenza
inappellabile ai sensi degli artt. 593 ultimo comma e 568, 5° comma c.p.p.)
nell’interesse di Caselli Daniel, avverso la sentenza emessa in data 30.11.2011 dal
Giudice monocratico del Tribunale di Genova con la quale il predetto è stato
condannato alla pena di C 4.000,00 di ammenda per il reato di guida di autovettura
senza patente.

sanzionatorio.
L’impugnazione è inammissibile perché proposta in violazione dell’art. 613, 1° comma
c.p.p. nonché per motivi manifestamente infondati.
Infatti, è da rilevare che l’atto di gravame è stato presentato esclusivamente a firma
dell’avv. Giovanni B. Dellepiane di Genova, difensore di fiducia dell’imputato, che non
risultava iscritto, alla data di presentazione del ricorso (18.1.2012), allo speciale albo
degli avvocati cassazionisti previsto dall’art. 613, 1° comma c.p.p.: tale
inammissibilità si estende persino agli eventuali motivi nuovi presentati da difensore
cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (cfr. Cass. pen. Sez. I,
16.9.2004, n. 38293 Rv. 229737).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 500,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI CINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ deciso in Roma, il 24.6.2015

Ci si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del trattamento

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