Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31046 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31046 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL ASSRI MOHAMED N. IL 01/01/1976
avverso la sentenza n. 826/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione
El Assri Mohamed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano in data 1.04.2014, con la quale, in parziale riforma
della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Voghera il 10.06.2011, per quanto
rileva in questa sede, rideterminava la pena relativa al reato di cui all’art. 189,
commi 6 e 7 cod. strada, per cui si procede.

motivazionale in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso
di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). E la Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di
doglianza, ha espressamente considerato che le attenuanti generiche non erano
concedibili, tenuto conto della intensità del dolo, della particolare capacità a
delinquere dimostrata dal prevenuto in riferimento alle specifiche modalità della
condotta e del precedente specifico. Ed il Collegio ha pure considerato che il
trattamento sanzionatorio, applicato dal primo giudice, in riferimento al reato ex
art. 189 cod. strada, non era ulteriormente mitigabile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 24 giugno 2015.

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio

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