Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31045 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31045 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SABATINO CARMINE N. IL 14/06/1972
avverso la sentenza n. 2770/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 24/06/2015
Fatto e diritto
SABATINO CARMINE ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 del
codice della strada.
Contesta il giudizio di responsabilità.
gravame, è generica e aspecifica, onde il ricorso è manifestamente infondato.
Non risulta infatti spiegata alcuna ragione da cui dovrebbe desumersi un errore del
giudicante o una manifesta illogicità della condanna, tra l’altro frutto di doppia conforme
statuizione in primo e secondo grado.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1,000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015
Il Consigliere estensore
Il Pkfente
In realtà la doglianza, come, per vero, già osservato in appello, su analogo motivo di