Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31044 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31044 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUSEINOVIC EMIN N. IL 06/02/1993
avverso la sentenza n. 4538/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MA S SAFRA ;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Il difensore di fiducia di Huseinovic Emin ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa
in data 18.4.2014 dalla Corte di appello di Torino che confermava quella in data 15.5.2013
dei Tribunale di Pinerolo con cui il predetto era stato condannato alla pena di mesi uno e
giorni dieci di reclusione ed C 120,00 di multa per il delitto di tentato furto pluriaggravato.
Deduce la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata
applicazione del criterio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, nonché il vizio
motivazionale in ordine al mancato accoglimento dei motivi di appello.
Il ricorso è inammissibile non essendo le censure mosse consentite nella presente sede di
legittimità.
La motivazione della sentenza impugnata s’appalesa congrua e del tutto rispondente ai
motivi di appello che concernevano solo l’esclusione della recidiva e la concessione delle
attenuanti generiche con criterio di prevalenza.
Peraltro, la valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per quanto riguarda in
generale la dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se
effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p. è censurabile in
cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. Cass. pen.
Sez. II, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754). Evenienza che qui deve senz’altro escludersi
attesa la congrua motivazione addotta sul punto dal Giudice a quo.
Infine, la commisurazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito
ed è adeguatamente motivata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte di legittimità
secondo la quale il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita
valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente
all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non
postula un’analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo,
Cass. pen. Sez. II, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 24.6.2015

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