Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31043 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31043 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINUCCI SABRINA N. IL 08/08/1965
avverso la sentenza n. 3093/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione
Marinucci Sabrina ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Tribunale di Genova in data 12.11.2013, con la quale, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine al reato di cui
all’art. 116 cod. strada.
L’esponente deduce la violazione di legge, in riferimento agli artt. 186 e
222 cod. strada; e si duole del mancato apprezzamento dei presupposti legittimanti

Il ricorso è inammissibile.
L’assertivo riferimento operato dalla ricorrente agli artt. 186 e 222 cod.
strada è privo di ogni conducenza, rispetto alla sentenza impugnata, atteso che il
reato per il quale si procede è quello di guida senza patente, ex art. 116 cod.
strada; e posto mente al fatto che il giudice non ha applicato alcuna sanzione
amministrativa accessoria.
La doglianza relativa al mancato proscioglimento è inammissibile.
Come noto, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio in
base al quale l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere
conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo
sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti
dedotti nell’imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da
una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di
proscioglimento ex art. 129 (Sez. U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. U. 27
dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla
giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi
della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,
la continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della
pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco
delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben
essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia
compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare
una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più
analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la
volontà pattizia del giudicabile.

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l’adozione di sentenza liberatoria, ex art. 129 cod. proc. pen.

D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa
Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato. E, nel caso di specie, il giudice ha espressamente considerato
che non ricorrevano i presupposti per pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc.
pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della

favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 24 giugno 2015.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in

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