Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31041 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31041 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARGANO MAURO N. IL 09/11/1991
avverso la sentenza n. 2369/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
05/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Gargano Mauro in ordine al reato di cui agli articoli
56,624 bis e 625 n.5 c.p., ha proposto ricorso in cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge,
essendo erronea, secondo la difesa, la qualificazione giuridica

mancanza del requisito della univocità degli atti contestati,
quale attitudine a denotare la direzione criminosa perseguita dal
Gargano. Secondo la difesa non sarebbe stata provata l’esclusiva
volontà del Gargano di porre in essere il furto, sebbene non fosse
stata compiuta alcuna effrazione e non vi fossero altri elementi
quali, ad esempio il rinvenimento di una sacca per contenere la
refurtiva, che lasciassero intendere tale volontà.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Bari ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato a proposito della qualificazione giuridica del fatto come
tentativo di furto in abitazione, evidenziando in particolare che
la circostanza che l’intenzione del Gargano fosse proprio quella
di commettere un furto all’interno dell’abitazione di Bruno Maria
Vincenza e non potessero farsi ipotesi alternative trovava
dimostrazione nel rinvenimento sul terrazzo dello stabile non solo
di una scala in metallo da cui era possibile accedere all’interno
della privata dimora di cui sopra, ma anche di una cesoia di
grosse dimensioni e di uno scalpello in ferro del tutto idonei
all’effrazione.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

2_

del fatto quale tentativo, non essendosi tenuto conto della

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
rens glpe est

Il Presidente

– 13 giugno 2000 ).

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