Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31037 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31037 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASTAFIGLIA CARMELO N. IL 07/05/1971
avverso la sentenza n. 649/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 12/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 24/06/2015

,

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Pastafiglia Carmelo in ordine ai reati di cui agli
articoli 99,110,61 n.7,624 bis e 625 n.2 e 4 c.p. e 99,110 c.p. e
2,4 e 7 della legge n.895/67, ha proposto ricorso in cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge e

secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe risposto ai
motivi di appello che facevano riferimento al tempo necessario per
spostarsi da Vibo Marina a Pizzo Calabro e viceversa. Secondo la
difesa infatti, se la Corte territoriale avesse considerato il
tempo materiale per coprire tale distanza pari a 22 minuti,
avrebbe dovuto ritenere che non ci fosse la prova della
partecipazione del Pastafiglia al furto, in quanto i 22 minuti
necessari per effettuare gli spostamenti da Vibo Marina a Pizzo e
viceversa sarebbero stati assolutamente incompatibili con gli
altri dati temporali a disposizione del giudice.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Catanzaro ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando in particolare
il rinvenimento del cellulare appartenente all’imputato nel luogo
di consumazione del reato di furto, in prossimità temporale al
momento del reato, la circostanza che l’imputato non aveva escluso
la disponibilità dell’apparecchio fino a pochi minuti prima del
furto, infine la circostanza che il cellulare del Pastafiglia
aveva agganciato, a partire dalle 18.05 la cella di Pizzo e non
già quella di Vibo, come sostenuto dalla difesa.

.2,

difetto di motivazione in punto di responsabilità, in quanto,

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 giugno 201

n solide est

e id te

– 13 giugno 2000 ).

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