Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31034 del 24/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31034 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIARO RICCARDO N. IL 28/02/1950
avverso la sentenza n. 2218/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 24/06/2015

2
(

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Viaro Riccardo in ordine ai reati di cui agli
articoli 56,624,625 numeri 2 e 7 c.p., ha proposto ricorso in
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di

sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.625 n.2
c.p. che avrebbe dovuto essere esclusa. Secondo la difesa inoltre
la Corte territoriale che aveva configurato detta circostanza
sotto il profilo della violenza sulle cose, avrebbe applicato una
circostanza diversa rispetto a quella contestata, atteso che nel
capo di imputazione si faceva riferimento all'”uso di un mezzo
fraudolento”.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
La Corte di appello di Bologna ha invero adeguatamente ed
esaustivamente motivato sul punto, correttamente evidenziando che
lo strappo delle placche antitaccheggio, che soltanto il Viaro
poteva avere effettuato per potere impunemente superare le casse
senza che suonasse l’allarme, configurava violenza sulle cose,
comportandone l’alterazione e quindi la sussistenza della sopra
indicata aggravante.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

legge ed illogicità della motivazione in relazione alla

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
l’ e es

Ilí n

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA