Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31033 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31033 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLAJ ALEKSANDER N. IL 01/04/1966
avverso la sentenza n. 1823/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 24/06/2015
Fatto e diritto
COLAJ ALEKSANDER ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186,
comma 7, del codice della strada (rifiuto di sottoporsi all’esame alcolimetrico).
Il ricorso si incentra proprio sul giudizio di responsabilità, contestandosi la ricostruzione
La doglianza è manifestamente infondato, a fronte di una decisione corretta e
satisfattiva mente motivata.
Con affermazione qui calzante è stato già affermato che il reato di rifiuto di sottoporsi
all’accertamento alcolemico si sostanzia nella manifestazione di indisponibilità da parte
dell’agente a sottoporsi all’accertamento: a tal fine, peraltro, non occorre che la condotta
si concretizzi in un rifiuto verbale, essendo sufficiente anche una condotta indirettamente
espressiva del rifiuto, quale quella di chi, pur edotto delle modalità di esecuzione del test
e avvisato delle conseguenze del rifiuto, vi si sottoponga in modo strumentalmente
inidoneo a consentire l’effettiva misurazione (Sezione IV, 27 gennaio 2015, Avondo,:
nella specie, risultava accertato che l’imputato, sottoposto a più tentativi di misurazione,
anziché soffiare nell’apparecchio, aspirava dallo stesso, sicchè, secondo la Corte,
correttamente, essendo stato ripetuto tale comportamento per quattro o cinque volte,
la sua condotta era stata ritenuta elusiva).
Ciò premesso, il fatto come ricostruito e qualificato nei termini suddetti non può essere
qui sottoposto a nuova rivalutazione
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
in fatto della condotta di rifiuto.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015
Il Consigliere estensore