Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31032 del 24/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31032 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SECCO LUCA N. IL 20/10/1972
avverso l’ordinanza n. 695/2013 TRIBUNALE di TREVISO, del
19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 24/06/2015

Fatto e diritto

SECCO Luca propone ricorso avverso l’ ordinanza del 19 maggio 2014 con la quale il
Tribunale di Treviso ha dichiarato l’inammissibilità della opposizione al decreto penale di
condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lettera c) con le aggravanti di cui ai

2012), sul rilievo che l’imputato aveva personalmente dichiarato di rinnciare
all’opposizione.

Il ricorso è manifestamente infondato risultando dagli atti che l’imputato aveva
personalmente rinunciato all’opposizione avverso il decreto penale di condanna.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro,
in favore della cassa delle ammende.

P- Q.

m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

commi 2 bis e 2 sexies del citato articolo del codice della strada ( fatto del 3 maggio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA