Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31032 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31032 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SECCO LUCA N. IL 20/10/1972
avverso l’ordinanza n. 695/2013 TRIBUNALE di TREVISO, del
19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 24/06/2015
Fatto e diritto
SECCO Luca propone ricorso avverso l’ ordinanza del 19 maggio 2014 con la quale il
Tribunale di Treviso ha dichiarato l’inammissibilità della opposizione al decreto penale di
condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lettera c) con le aggravanti di cui ai
2012), sul rilievo che l’imputato aveva personalmente dichiarato di rinnciare
all’opposizione.
Il ricorso è manifestamente infondato risultando dagli atti che l’imputato aveva
personalmente rinunciato all’opposizione avverso il decreto penale di condanna.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro,
in favore della cassa delle ammende.
P- Q.
m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2015
Il Consigliere estensore
Il Pre idente
commi 2 bis e 2 sexies del citato articolo del codice della strada ( fatto del 3 maggio