Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31031 del 24/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31031 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHINI MASSIMO N. IL 30/11/1972
avverso la sentenza n. 7176/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MAS SAFRA;

Data Udienza: 24/06/2015

Osserva
Il difensore di fiducia di Bianchini Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza
emessa in data 30.1.2014 dalla Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma di
quella in data 18.6.2009 del Giudice monocratico del Tribunale di Bologna, dichiarava
l’improcedibilità in ordine al reato sub capo b) per intervenuta prescrizione e
rideterminava la pena inflitta per il residuo reato di cui all’art. 624 c.p. (fatto del
9.11.2006, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale), in mesi dieci di

Deduce il vizio motivazionale in ordine al giudizio di responsabilità e al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile non essendo le censure mosse, peraltro generiche,
consentite nella presente sede di legittimità.
Invero, la prima censura tende ad una rivalutazione delle risultanze processuali non
consentita in sede di legittimità. Al riguardo, giova sottolineare che, secondo il
consolidato orientamento della Suprema Corte, “esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della
decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito” (Sez.
Un. n.6402/97, imp. Dessimone ed altri, Rv. 207944).
Inoltre, la valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per quanto
riguarda in generale la dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice
il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133
c.p. è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico (cfr. Cass. pen. Sez. II, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).
Evenienza che qui deve senz’altro escludersi attesa la congrua motivazione addotta
sul punto dal Giudice a quo.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 24.6.2015

reclusione ed € 260,00 di multa.

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