Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31028 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31028 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASSARI PIETRO N. IL 01/08/1965
avverso la sentenza n. 2299/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 24/06/2015
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Massari Pietro in ordine a due fattispecie criminose
di cui al reato p. e p. dall’art.73 primo comma d.PR.309/90
(illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina), ha
proposto ricorso in cassazione l’imputato chiedendone
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi assolutamente non
specifici che non consentono di verificare quali siano i capi
ovvero i punti della sentenza sottoposti a censura.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2015
Il
nsiilij
est.
Il
l’annullamento per violazione di legge in punto di responsabilità.