Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31027 del 24/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31027 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICOLI’ PAOLO N. IL 20/09/1979
avverso la sentenza n. 6232/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRINDISI, del 24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 24/06/2015
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Nicolì Paolo avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 29.10.2013 dal G.i.p. del Tribunale di
Brindisi con cui veniva applicata al predetto la pena concordata e condizionalmente
sospesa di anni uno e mesi sei di reclusione oltre alla sospensione della patente di
guida per la durata di anni uno e mesi sei, in relazione al reato di omicidio colposo
ascrittog li.
di guida.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata e non
consentita nella presente sede.
Invero la durata della sanzione amministrativa accessoria in questione è sorretta da
adeguata motivazione che ha tenuto conto dell’entità della pena inflitta e della dovuta
riduzione prevista dall’art. 222, comma 2
bis C.d.S., trattandosi di sentenza di
patteggiamento.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento di una somma che, alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 24.6.2015
Deduce il vizio motivazionale in relazione alla durata della sospensione della patente