Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31023 del 18/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31023 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOIS SIMONE N. IL 21/07/1983
avverso la sentenza n. 2498/2014 TRIBUNALE di MONZA, del
07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 18/06/2015
48898/14 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Monza ha applicato a FOIS Simone, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’ art. 337 c.p. e
582,585,576,61 n. 2 c.p..
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché manifestamente
infondato quando non generico, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
conformato – con motivazione che il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed
esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata
all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto;
Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina) valutando sia la correttezza
della imputazione che le specifiche emergenze che la sostenevano, oltrechè esprimendo il
giudizio di congruità della pena.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 18.6.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presi nte
Giacomo4;aoloni
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Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
deducendo carenza di motivazione in ordine alle ragioni di accoglimento dell’accordo
intervenuto tra le parti e della insussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p..