Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31021 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31021 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FANFULLRROSINA N. IL 05/12/1936 parte offesa nel procedimento
PIGNONE LOENZO N. IL 20/01/1966 parte offesa nel procedimento
PIGNONE PATRIZIA N. IL 11/09/1972 parte offesa nel procedimento
c/
SALVATORE VALENTINO N. IL 16/10/1989
avverso il decreto n. 455/2014 GIP TRIBUNALE di BENEVENTO, del
11/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA
ZOSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aecte P(:›e_z c9A-r,c)

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 14/07/2015

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato il 14.10.2014 Fanfulla Rosina, Pignone Lorenzo e Pignone Patrizia
proponevano ricorso avverso il decreto di archiviazione dal GIP del tribunale di Benevento
emesso in data 11.2.2014 su richiesta del pubblico ministero formulata il 12.11.2013.
Assumevano i ricorrenti di aver sporto querela nei confronti di Salvatore Valentino e di aver
formulato richiesta di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione; tuttavia solo in data

l’intervenuta archiviazione delle indagini ed aveva ottenuto immediata copia del provvedimento
impugnato. Deducevano che dal mancato avviso della richiesta di archiviazione alle persone
offese era derivata la nullità del decreto di archiviazione emesso dal GIP.
Il procuratore generale depositava requisitoria scritta con cui evidenziava la tardività del
ricorso per cassazione, pos che l’avvocato Maria Zollo, delegata dalle parti offese, aveva
preso visione del fascicolo il 1.9.2014 ed aveva chiesto il rilascio di copie ottenendo4
il 30.9.2014. Ciò posto, dovendosi considerare che, ai fini della effettiva conoscenza, era
sufficiente che il difensore avesse preso visione del fascicolo processuale, non essendo
necessarie la richiesta e l’ottenimento di copie, il

dies a quo per l’impugnazione doveva

decorrere dal 1.9.2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la corte che il ricorso è fondato.
Invero l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto
richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità insanabile, ex art.
127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per
cassazione, esperibile nel termine ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui
la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento a seguito di estrazione di copia degli
atti ( cfr. Sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014, P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 261172 ). Ciò in quanto
solo da tale momento si può ritenere con certezza che la parte abbia avuto piena contezza del
provvedimento di archiviazione e del suo contenuto, mentre il mero accesso alla cancelleria,
cui sia seguita la richiesta di copia, non implica necessariamente che la parte medesima sia
stata messa in condizione di visionare il provvedimento stesso.
Il decreto di archiviazione impugnato va perciò annullato e va disposta la trasmissione degli
atti al tribunale di Benevento.
P. Q. M.
il provvedimento impugnato e dispostile trasmettersi gli atti al tribunale di Benevento.ea
&40401.0 ,
Così deciso il 14.7.2015.

30.9.2014 il difensore di essi ricorrenti aveva appreso dalla cancelleria del pubblico ministero

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