Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 310 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 310 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONELLI CARLO N. IL 11/02/1973
avverso la sentenza n. 33/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del
16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 10/12/2015

15447/15
Motivi della decisione
L’imputato ANTONELLI Carlo ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Trento che, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Bolzano in data
23.1.2007, impugnata dall’imputato, ha rideterminato la pena inflitta, confermando la
responsabilità del predetto in ordine al reato di cui agli artt. 81,110,643 c.p..

Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato non essendo il regime probatorio delle
dichiarazioni legittimamente rese in primo grado dalla parte offesa, soggetto alla sua
partecipazione al giudizio di secondo grado nell’ambito del quale ben possono essere valutate.
Del tutto generico è il profilo circa l’attendibilità delle dichiarazioni della stessa parte offesa.
Il secondo motivo è palesemente generico, limitandosi alla enunciazione del principio invocato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10.12.2015

Il ricorrente deduce violazione della legge penale in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 111 Cost.
in relazione alla utilizzazione in grado di appello delle dichiarazioni rese in primo grado dalla
parte offesa, che non ha partecipato al secondo grado di giudizio e che, affetta da sindrome di
West, non poteva essere ritenuta pienamente attendibile in assenza di riscontri. Si deduce,
inoltre, violazione dell’art. 533 c.p.p., presupponendo la condanna la certezza della
colpevolezza, dovendosi escludere qualsiasi dubbio a riguardo.

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