Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31 del 30/11/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Catanzaro Antonino, n. a Palermo il 28.3.1982
avverso l’ordinanza resa in data 1/8/2016 dal Tribunale di Palermo- Sezione per il riesame dei
provvedimenti cautelari personali e realiVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 30/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale , dott. Oscar Cedrangolo , che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ;
Udito il difensore, Avv. Francesco Oddo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
l
1
Q0-7
Data Udienza: 30/11/2016
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo- Sezione per il riesame dei provvedimenti
cautelari- rigettava l’istanza avanzata ex art. 309 cod.proc.pen. nell’interesse del Catanzaro
avverso l’ordinanza emessa il 4/7/2016 dal Gip dello stesso Tribunale che aveva applicato
all’indagato la misura della custodia in carcere in relazione agli addebiti di ricettazione e rapina
continuata pluriaggravata, fatti tutti commessi in Palermo la notte del 25/7/2015.
1.2 Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione Catanzaro Antonino, a
cod.proc.pen in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. con riguardo alla ritenuta
sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete e all’applicazione della misura della
custodia in carcere, in luogo di altre di minore afflittività, anche alla luce delle modifiche
apportate alla normativa processuale di riferimento dalla L. n. 47/2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità del motivo proposto che, a fronte
dell’articolata ordinanza reiettiva del gravame, ricusa il confronto con le argomentazioni del
Tribunale, limitandosi a ricostruire il percorso normativo e gli arresti giurisprudenziali in tema
di esigenze cautelari.
L’articolazione del ricorso è, pertanto, inidonea ad illustrare il vizio enunciato e dedotto ,
stante l’assenza di specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento
impugnato e si rapporti alla sua motivazione (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 , Ruci, Rv.
267611;Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 , Pezzo, Rv. 253849), in primis con il dato ostativo
all’adozione dell’invocata misura autocustodiale costituito dalla condanna irrevocabile del
ricorrente per il delitto di evasione.
L’assenza di correlazione tra le ragioni dell’ordinanza impugnata e quelle, del tutto
indeterminate, poste a fondamento dell’impugnazione in esame integra la palese inosservanza
del disposto di cui all’art. 581 lett. c) cod.proc. pen.- che postula che i motivi siano sostanziati
dalla specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta- con conseguente inammissibilità a norma dell’art. 591 comma 1 lett.c) cod.proc.pen.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.proc.pen., la
condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di cui in dispositivo, in
considerazione dei profili di colpa
a suo carico ravvisabili nella determinazione dell’esito
processuale.
P.Q.M.
2
mezzo del difensore , deducendo la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e alla somma di millecinquecento euro a favore della Cassa delle Ammende.
Si provveda ai sensi dell’art. 94.1ter Disp. Att. C.P.P.
Così deciso il 30/11/2016.
Anna Maria De
ntis
Il
idente
Giace o Fumu
Il Consigliere estensore