Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31 del 27/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Jurgen Nista, nato in Albania il 24/06/1990
avverso l’ordinanza del 18/06/2013 del Tribunale di Trieste
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 18/06/2013, ha respinto
l’appello proposto dalla difesa di Jurgen Nista avverso il provvedimento con il
quale il gip del Tribunale di Trieste in data 30/05/2013 ha sostituito la misura
degli arresti domiciliari già applicata con riferimento all’imputazione di
detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente oltre che di arma, con la
custodia cautelare in carcere.
2.
Nel suo ricorso Nista impugna l’ordinanza deducendo con un primo
motivo mancanza di logicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza
del pericolo di recidiva. Si richiama in particolare la circostanza che, in sede di
udienza di convalida, il Gip aveva disposto la misura esclusivamente a fini
probatori, escludendo il pericolo di recidiva ed individuando la durata temporale
della misura restrittiva in giorni 30. In sede di interrogatorio l’interessato
rappresentava l’esistenza di un ulteriore procedimento penale a suo carico per
minaccia aggravata dall’uso dell’arma, ed in relazione a tale episodio quindici
Data Udienza: 27/11/2013
giorni dopo, a seguito di richiesta del P.m., si disponeva l’aggravamento della
misura.
Si ritiene quindi che stata accertata l’esistenza del pericolo di recidiva solo
in un secondo momento, in ragione dell’intervenuta cognizione degli atti
processuali relativi all’altro procedimento, circostanza di cui non è stato dato
conto nel provvedimento impugnato; per contro nessuna argomentazione è stata
l’altro procedimento, così come ridimensionate nel corso dello stesso.
In relazione all’episodio oggetto di accertamento non si dà giustificazione
dell’intervenuto aggravamento delle esigenze cautelari, poiché manca
l’individuazione di nuovi elementi da cui trarre tale valutazione; in particolare,
manca la valorizzazione di una connessione tra i due episodi che, stante la loro
autonomia, non è dato desumere neppure dall’esame dei fatti.
Si contesta inoltre il rilievo attribuito dal giudicante al possesso dell’arma,
malgrado la concreta possibilità di contenere in pochi mesi l’entità della pena da
infliggersi per tale imputazione, a cui potranno essere applicati benefici derivanti
dall’incensuratezza dell’interessato, mentre si contesta la valutazione di
pericolosità, desunta dalle intercettazioni del diverso procedimento, con
riferimento a un preteso traffico di cocaina di cui non vi è traccia in atti ed in
relazione al quale non risulta formulata alcuna contestazione.
3. Con il secondo motivo si deducono analoghi vizi di motivazione in
riferimento alla considerazione di inadeguatezza della misura meno gravosa.
Si contesta sul punto la svalutazione dei dati di fatto esposti dalla difesa a
giustificazione della condotta tenuta dall’interessato durante i controlli, che
conducevano ad escludere qualsiasi volontà dell’interessato di sottrarsi ad essi,
oltre che la mancata considerazione del suo reinserimento sociale al fine di
riconoscere una misura meno gravosa, elementi tutti che, al contrario,
richiedono una rigorosa valutazione per l’ eccezionalità che deve giustificare la
più severa misura applicata nella specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. L’esame degli atti ha consentito di verificare che il richiedente è stato
scarcerato il 12/08/2013, e non risulta aver mai formulato una richiesta di
accertamento dei presupposti giustificativi della misura, utilizzabile al fine di
fondare future istanze di riparazione per ingiusta detenzione, circostanza che
esclude l’attualità dell’interesse all’impugnazione, essenziale per la sua
ammissibilità.
2
Cass. VI sez. pen.r.g.n. 32363/2013
offertao dal Tribunale del riesame rispetto alle circostanze di fatto riguardanti
La natura sopravvenuta della causa di inammissibilità esclude che possa
porsi a carico dell’interessato il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 27/11/2013.