Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31 del 26/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SINESI ROBERTO N. IL 16/10/1962
avverso l’ordinanza n. 1664/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 10/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sefttite-le conclusioni del PG Dott. E-14 ,v,S0 hd.r_kwty.e. 4 cike
M/1,0(m”; Ir3j-r■

A,Wo krd,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2014

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 10.4.2014 il Tribunale di sorveglianza di Bari
rigettava la richiesta di concessione delle misure alternative di
affidamento in prova ai servizi sociali, e subordinatamente di detenzione
domiciliare ai sensi dell’art.47 ter Ord.pen. o di semilibertà, presentata
da Sinesi Roberto , nei cui confronti era stato emesso ordine di
esecuzione con contestuale sospensione in riferimento al residuo pena di

complessiva di anni di 6 e mesi 4 di reclusione inflitta per i reati previsti
dagli artt. 416 cod.pen.;110, 81, 319, 320 e 321 cod.pen.; art.9 comma
2 legge n.1423 del 1956.
Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore ricorre per i seguenti
motivi: 1) illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui afferma
che Sinesi è stato condannato per il reato di estorsione aggravata mentre
è stato assolto da tale addebito nel giudizio di appello; 2) carenza di
motivazione in quanto le argomentazioni svolte dal Tribunale di
sorveglianza, se possono al più giustificare il rigetto della richiesta di
affidamento in prova ai servizi sociali, non costituiscono idonea
motivazione con riguardo al mancato accoglimento della richiesta
subordinata di detenzione domiciliare che impone l’isolamento anche dai
luoghi di lavoro; mancata applicazione dell’art.1 della legge n.199 del
2010, che prevede l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive
fino a 18 mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.La censura in ordine alla insussistenza di una condanna esecutiva
per il delitto di estorsione è irrilevante, essendo pacifico, anche per il
Tribunale di sorveglianza, che l’ordine di carcerazione emesso a carico di
Sinesi non contempla tale titolo di reato, ed il giudizio di estrema
pericolosità del ricorrente è stato formulato in riferimento alle condanne
effettivamente comprese nell’ordine di esecuzione.
2. Il competente Tribunale di sorveglianza ha dettagliatamente
motivato in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, ritenuta
particolarmente elevata, ed alla assenza di presupposti per la
concessione di misure alternative alla detenzione in carcere, anche sotto
il profilo della inidoneità del domicilio e della proposta lavorativa. I motivi
i

anni 1 e giorni 27 di reclusione relativo alla condanna alla pena

;.4

di ricorso non evidenziano un vizio di manifesta illogicità della
motivazione, ma propongono un diverso apprezzamento dei dati fattuali
non ammesso in questa sede.
3.L’art.1 della legge 26.11.2010 n.199 che prevede, di regola,
l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18
mesi, esclude l’applicabilità del beneficio allorché il giudice ritenga che il
condannato possa commettere altri delitti, ovvero in caso di ritenuta

A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 26.11.2014.

inidoneità del domicilio.

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