Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIOBANU ALIN COSTANTIN N. IL 18/05/1981
avverso la sentenza n. 1408/2011 TRIBUNALE di VALLO DELLA
LUCANIA, del 07/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Ciobanu Alin Costantin, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Vallo della
Lucania il 7.11.2014, nei confronti del prevenuto, in ordine al reato di cui all’art.
116, comma 13, cod. strada.
Il ricorrente contesta la violazione di norme processuali.
Osserva la parte che in data 16.06.2010 ebbe a verificarsi un sinistro

Carabinieri sopraggiunsero sul posto, l’auto Rover tg. AS496SV, di proprietà di un
terzo soggetto, era priva di conducente.
Ciò posto, l’esponente rileva che in data 17.06.2010 Ciobanu venne sentito
dai Carabinieri, a sommarie informazioni; che a fronte delle dichiarazioni auto
indizianti rese dal predetto nel frangente, rispetto al reato di guida senza patente
verificatosi il giorno precedente, si è verificata una violazione dell’art. 63 cod. proc.
pen.; e che erroneamente il giudice ha ritenuto che il predetto verbale di sommarie
informazioni, in quanto sottoscritto dal prevenuto, fosse da considerarsi
proveniente dall’imputato ed utilizzabile ai fini del decidere. L’esponente osserva
che il predetto verbale integra l’unico elemento di prova posta a fondamento della
decisione di condanna.
Considerato in diritto
1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
1.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per
cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad
anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di
inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato
su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di
rilevare l’intervenuta prescrizione.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta
instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate,
come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la
sentenza di condanna è stata resa il 7.11.2014, mentre il termine è maturato in
data 16.06.2015).
E’ poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi
approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione:
invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è
solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato,
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stradale, con il coinvolgimento di due autovetture; e che, nel momento in cui i

non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o
di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è
incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
valutazioni rese dal giudice di merito, in ordine all’affermazione di penale

norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della
estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella
sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania non sono riscontrabili elementi di
giudizio indicativi della prova evidente dell’innocenza dell’imputato, avuto
particolare riguardo al contenuto della deposizione resa dal teste Lutri.
2. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma in data 17 novembre 2015.

responsabilità del ricorrente. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della

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