Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30999 del 14/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30999 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CURTO GREGORIO N. IL 13/11/1965
avverso la sentenza n. 292/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 14/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CURTO Gregorio ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di colpevolezza, atteso che si sarebbe allontanato dall’abitazione in preda a un attacco di panico.

I motivi dedotti sono privi del requisito della specificità, perché

reiterano pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con
l’appello e non sono neppure consentiti dalla legge perché chiedono a questa Corte di
cassazione di compiere una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via
esclusiva al giudice di merito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14 maggio 2014.

§2.

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