Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3099 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3099 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Terlizzi Massimo quale legale rappresentante di MB Service srl con sede in
Genova
avverso la ordinanza del 16/09/2015 del Tribunale di Genova, sezione per il
riesame
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 16/09/2015 il Tribunale del riesame di Genova, per la
parte che qui rileva, rigettava l’ appello proposto dalla MB Service srl avverso il
decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso lo stesso Tribunale in
data 21/07/2015, avente ad oggetto beni della società sequestrata/appellante,
per i reati di cui all’art. 648 bis, cod. pen. ed all’art. 4, d.l. 74/2000 ascritti a
Berneschi Giovanni.
Rilevava il Tribunale che, diversamente che per altra società destinataria dello
stesso provvedimento, la MB Service dovesse considerarsi c.d. “società-schermo”
e perciò legittimamente attingibile dal provvedimento cautelare reale “per
equivalente”, come affermato da precedente provvedimento in data 20/11/2014,

Data Udienza: 20/11/2015

divenuto irrevocabile e perciò costituente “giudicato cautelare”. Ribadiva
comunque che tale natura della MB Service derivasse da plurimi elementi
indiziari, quali specificamente l’utilizzo di essa per movimentare le quote di
proprietà di un albergo in Lugano acquistato con somme rilevanti oggetto delle
contestazioni di truffa e riciclaggio in danno di società del gruppo CARIGE; il
fatto che amministratrice di MB fosse la moglie del figlio di Berneschi Giovanni
(anch’essa destinataria di provvedimento cautelare personale nell’ambito del
procedimento), che aveva ammesso di agire quale “strumento” del suocero;

MB in favore del figlio (99%), nominando appunto la nuora amministratrice.
Osservava inoltre il Tribunale che ai sensi dell’art. 648 quater, cod. pen. per il
reato di cui all’art. 648 bis, stesso codice, la confisca era obbligatoria, anche “per
equivalente” ed anche qualora riguardasse una persona interposta.
2. Avverso il provvedimento, tramite il difensore fiduciario, proponeva ricorso
per cassazione la MB Service deducendo due motivi di impugnazione.
2.2 Con un primo motivo si duole di violazione di legge in relazione alle
previsioni di cui agli artt. 309, 310, 324, 299, 311, 648, cod. proc. pen.
Premesso un rilievo di travisamento di fatto in ordine alla disposizione
testamentaria menzionata nella ordinanza in esame, ne allega l’erroneità in
punto di affermazione del “giudicato cautelare”, poiché il precedente
provvedimento che lo dovrebbe costituire (ordinanza del 20-21/11/2014) non
aveva in realtà pronunciato in ordine alla persona fisica indentificabile quale
“possessore mediato” delle somme sequestrate ed al

quantum sequestrato,

ritenendo i motivi correlativi “nuovi” e perciò inammissibili.
2.2 Con un secondo motivo lamenta violazione di legge in riferimento alle norme
che regolano il sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente”,
dell’art. 27 della Costituzione, dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per
motivazione omessa. Sostiene la ricorrente che nell’ordinanza in esame non si è
data alcuna spiegazione relativamente alla persona fisica che avrebbe avuto la
disponibilità delle somme sequestratele, non comprendosi chi tra il Berneschi, la
moglie ovvero la nuora avesse tale qualità fattuale, con l’ulteriore conseguenza
che ne risultava impossibile determinare l’importo massimo sequestrabile “per
equivalente”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1 La prima doglianza svolta da MB Service è fondata, ma ciò non rende
accoglibile il ricorso.
Come affermato dalla ricorrente erra il Tribunale di Genova ove nel proprio
provvedimento afferma che si sarebbe formato il c.d. “giudicato cautelare” sulla

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l’esistenza di un testamento nel quale il Berneschi aveva disposto delle quote di

posizione della società ricorrente, quale sequestrata, per effetto della precedente
pronuncia, del Tribunale medesimo, in data 21 novembre 2014.
In quel primo procedimento incidentale infatti il Tribunale in sede di appello si è
limitato a rilevare l’inammissibilità dei nuovi motivi dedotti da MB Service srl che
riguardavano, in particolare, la natura di “società schermo” della medesima e
correlativamente l’esatta individuazione della persona fisica da ritenersi
“possessore mediato” delle somme di denaro in sequesto, nonché la verifica del
limite di sequestrabilità/confiscabilità delle somme stesse; pertanto illo tempore

invece decise con la successiva ordinanza oggetto del ricorso in esame.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte in simile contesto procedinnentale
non può affermarsi la sussistenza di alcun “giudicato cautelare”

(rectius,

preclusione endoprocedimentale), dovendo perciò il giudice, anche di appello,
investito ex novo delle questioni non decise mentalmente pronunciarsi sulle
stesse, ciò che peraltro nell’ordinanza impugnata si è fatto, come verrà rilevato
subito in fra (cfr. Cass., sezione sesta, n. 43213 del 27/10/2010; sezione quarta,
n. 32929 del 04/06/2009).
1.2 Il secondo motivo di doglianza è di contro infondato e ciò importa, di per sé,
il rigetto del ricorso.
Avverso le ordinanze emesse dal Tribunale in sede di appello ex art. 322 bis,
cod. proc. pen. è prevista la possibilità del ricorso per cassazione, ma soltanto
per violazione di legge. Peraltro giurisprudenza consolidata di questa Corte
ravvisa tale vizio anche nella mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
motivazione meramente apparente, ma non la manifesta illogicità della
motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite
Io specifico ed autonomo motivo di ricorso dall’art.606, lett.e), c.p.p. (cfr. Cass.,
S.U., n.5876 del 28.1.2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv.226710).
Sempre le S.U. di questa Corte hanno anche specificato che nella violazione di
legge debbono intendersi compresi sia gli “errores in iudicando” o “in
procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo
dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, quindi inidoneo a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (sentenza n. 25932
del 29.5.2008, Ivanov, Rv. 25932).
Nel caso concreto tuttavia la motivazione dell’ordinanza impugnata non risulta
affetta dalle carenze suindicate e quindi deve affermarsi conforme allo standard
previsto dalle norme processuali correlative ed in particolare da quella di cui all’
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il Tribunale di Genova infatti, operato un accenno meramente incidentale al
“giudicato cautelare” (di cui si è scritto sopra), ha comunque con precisione

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il Tribunale non si è pronunciato su tali circostanze, nuovamente devolute ed

indicato le ragioni fondanti il rigetto dell’appello propostogli, nei limiti della
devoluzione.
In particolare ha valorizzato tre puntuali elementi di fatto in virtù dei quali la
ricorrente deve considerarsi “società schermo” e perciò destinataria del
provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca “per equivalente”, peraltro
nel caso di specie obbligatoria ex art. 648 quater cod. pen. ossia in primo luogo
l’utilizzazione della medesima per “riciclare” somme rivenienti dai reati contestati
agli indagati investite nelle quote di un albergo di Lugano; in secondo luogo
l’incarico di amministratrice di MB Service già conferito alla nuora dell’indagato
principale, Berneschi Giovanni, avendo la medesima ammesso di esserne
soltanto una c.d. “testa di legno”; in terzo luogo il fatto che per testamento il
Berneschi avesse disposto anche della società ricorrente, avendone comunque
già intestato al figlio Alberto il 99% delle quote.
Quanto poi alla questione, altresì posta nel ricorso in oggetto, dell’individuazione
del “possessore mediato” delle somme in sequestro, risulta chiaro che prima il
GIP nel provvedimento che ha disposto la misura cautelare, poi il Tribunale
nell’ordinanza impugnata, facendo corretta applicazione delle previsioni di cui
agli artt. 648 quater, 240, cod. pen., 321, cod. proc. pen., dopo aver qualificato
la ricorrente quale “interposta persona”, hanno attribuito la qualità di detentore
effettivo delle somme sequestrate sicuramente a Berneschi Giovanni ovvero
comunque alle persone appartenenti al suo nucleo famigliare (la moglie in
particolare), in parte co-indagate o comunque a loro volta “interposte”.
Va infine osservato che il precedente di legittimità indicato dalla ricorrente
(Cass., n. 44238 del 28/05/204) non è pertinente al caso di specie, riguardando
la, affatto diversa, ipotesi del sequestro/della confisca nei confronti dell’imputato
patteggiante rispetto all’imputato non patteggiante, mentre la presente misura
cautelare inerisce piuttosto alla questione, come visto adeguatamente risolta dal
Tribunale di Genova, del sequestro/della confisca di beni ad un soggetto (in
questo caso, persona giuridica) fittiziamente interposto.
1.3 II ricorso deve essere pertanto rigettato e la società ricorrente condannata al
pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 20/11/2015

J-

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