Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30988 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30988 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN N. IL 16/05/1973
avverso l’ordinanza n. 1697/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 08/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.27 Ricorrente ANTONOV ROMAN

Motivi della decisione

Contro il provvedimento in epigrafe ricorre personalmente per cassazione

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha correttamente rigettato l’opposizione
proposta dall’Antonov avverso la declaratoria di inammissibilità della richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio, sull’ineccepibile rilievo che detto beneficio non
è applicabile nel procedimento di differimento provvisorio dell’esecuzione della
pena di cui agli artt. 147 cod. pen. e 684 comma 2 cod. proc. pen. nel quale
non è prevista l’assistenza del difensore per il condannato, trattandosi di
procedimento privo dell’udienza camerate; ciò in corretta applicazione del
disposto dell’art. 75, comma 2° d.P.R. n. 115 del 2002.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
a favore della cassa per le ammende, non ricorrendo ragioni di esonero.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa per le
ammende.
Così deciso in Roma, lì 10 aprile 2013.

l’imputato lamentandone l’abnormità.

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