Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30980 del 07/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30980 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONCUTELLI LETIZIA N. IL 24/02/1960 parte offesa nel
procedimento
c/
CONCUTELLI MAURIZIO N. IL 22/01/1957
FLAVI VINCENZO N. IL 05/01/1961
PATRIZI ENRICO N. IL 11/06/1925
CONCUTELLI LUIGI N. IL 26/08/1945
SANTACROCE ANTONIO N. IL 29/06/1954
CONCUTELLI ANGELA N. IL 26/07/1948
CONCUTELLI ROBERTA N. IL 20/07/1966
CONCUTELLI LAURETANA N. IL 09/12/1958
ARMIDA SERGIO N. IL 12/11/1950
POLSELLI ROSSANA N. IL 21/08/1950
avverso l’ordinanza n. 3401/2013 GIP TRIBUNALE di FROSINONE,
del 29/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
,

(AA CCUUALC/n

etsrk,

Data Udienza: 07/04/2015

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 7.4.2015.

FATTO E DIRITTO
Nell’ interesse di Concutelli Letizia è stato presentato, il 5.7.2014, ricorso- integrato da memoria
difensiva depositata il 23.3.2015- avverso i decreti di archiviazione , emessi il 22.1.2010 e il
29.4.2014, dal Gip del tribunale di Frosinone , nel procedimento nei confronti di Patrizi Enrico,
Flavi Vincenzo, Concutelli Lauretana , Concutelli Luigi, Polselli Rossana ,Concutelli Angela,
Armida Sergio, Concutelli Maurizio, Santacroce Antonio, Concutelli Roberta .
La Procura Generale presso questa Corte ha rilevato la manifesta infondatezza dei motivi del ricorso
e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità con argomentazioni pienamente condivisibili.
Quanto al ricorso avverso l’archiviazione datata 22.1.2010, la cui conoscenza, in base agli atti,
risale all’anno 2013, la sua evidente tardività ne comporta l’inammissibilità, a prescindere dalla
natura procedurale e sostanziale delle censure in esso contenute.
Quanto alle doglianze relative al decreto di archiviazione emesso il 29.4.2014, va rilevato il
superamento, da parte della ricorrente, dei rigorosi limiti fissati dall’art. 409 c.p.p. in ordine
all’alveo argomentativo in cui vanno contenute le impugnazioni in sede di legittimità.
Infatti il primo, il terzo ,i1 quarto e l’ottavo motivo hanno ad oggetto la qualificazione giuridica dei
fatti, anche in relazione alla natura permanente e continuativa dell’azione delittuosa – integrante la
falsità dei bilanci societari — ai fini della decorrenza del termine di prescrizione . Il secondo motivo
è incentrato prevalentemente sul mancato riconoscimento della continuazione tra i reati addebitabili
alla compagine sociale Società Hotel Bassetto s.p.a., al notaio Santacroce Antonio e ai componenti
del collegio sindacale . Il quinto motivo censura la mancata applicazione dell’art. 112 c.p.
l’ingiustificato rifiuto del P.M. di chiedere la riapertura delle indagini , successivamente
all’emissione del primo decreto di archiviazione . Il sesto e il settimo motivo hanno ad oggetto la
mancata iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. di notizie di reato riguardanti il notaio
Santacroce e altre nove persone. Nell’ultimo motivo la difesa rileva l’errata applicazione dei termini
di prescrizione ex artt. 157 e 158 c.p., nonché l’errato calcolo del termine per l’esercizio del diritto
di querela.
In conclusione , va dichiarata l’inammissibilità del ricorso , in quanto sono stati ampiamente violati
i limiti fissati dal comma sesto dell’art. 409 c.p.p., che, facendo espresso e tassativo richiamo alle
ipotesi di nullità previste dall’art. 127 co. 5 c.p.p., legittima il gravame per cassazione solo ai casi in
cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalle norme di
rito ,per mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio(sez. 6, n.
52119 del 14/11/2014, Rv. 261681;sez. 3,n..45190 del 10/10/2013,Riv.257422; sez. 5,n..4237 del
02/10/1997, Rv.209043; Sez. U,n.24 del 09/06/1995, Rv.201381).
La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del
gravame a cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di E 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

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