Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3096 del 19/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3096 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COCUZZA MELINA N. IL 18/02/1974
avverso la sentenza n. 13262/2012 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
23/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 19/09/2013
4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
La ricorrente, infatti, non indica quale sia la causa di proscioglimento prevista
dall’art. 129 cpp, che erroneamente non è stata considerata dal giudice nella
decisione impugnata. Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei requisiti
previsti dall’art. 581 l^ comma lett. c).
A ciò deve aggiungersi che:
a) “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle
parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste
dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex
art. 129 c.p.p. [Cass. pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622].
b) “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo di
imputazione) con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cpp per escludere la ricorrenza
di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti dell’art. 27 Cost” [Cass. Pen. Sez. IV
13.7.2006 n. 34494 in Ced. Cass. Rv. 234824].
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00
alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ittricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro
il 19.9.2013
L’imputata COCUZZA Melina ricorrendo per Cassazione awerso la sentenza di cui
in epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe esplicitato in
modo completo le ragioni per le quali non ricorre una causa di applicazione
dell’art. 129 cpp.