Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30955 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30955 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARGIOLAS FABRIZIO N. IL 20/06/1964
avverso la sentenza n. 731/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
23/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/02/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Oscar Cedrangolo, ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Sergio Stara, il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Argiolas Fabrizio propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte
d’Appello di Cagliari in data 23 maggio 2013 che ha parzialmente modificato la

stato ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 495 del codice penale, per avere
falsamente dichiarato al Direttore Generale della Asl di Cagliari, nella richiesta di
partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione di dirigente medico, di non avere
prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
2. Il Tribunale ha condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di reclusione con le
attenuanti generiche, risultando pacificamente che lo stesso era stato in precedenza
assunto dalla Asl n.8 in qualità di Dirigente Medico di Patologia Clinica, dal 21 febbraio
2005 al 10 settembre 2005.
3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto appello la difesa dell’Argiolas
contestando la sussistenza materiale del fatto e fornendo una ricostruzione degli
avvenimenti che consentiva di spiegare le vicende in questione, evidenziando le criticità
esistenti nell’operato del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria.
4.

La Corte d’Appello ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi del reato di falso, essendosi
l’imputato attribuito una situazione lavorativa non vera e rientrando la dichiarazione
rilasciata tra quelle sostitutive concernenti i seguenti stati, tra le quali, l’appartenenza
ad ordini professionali, il titolo di studio, la qualifica professionale posseduta, il titolo di
specializzazione o di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e di qualificazione
tecnica ed altri, con il conforto sulla corretta qualificazione giuridica del fatto ascritto,
da parte della giurisprudenza della Cassazione (Cass. Sez 5, n. 22603 del 19 marzo
2010, che ha ritenuto integrato il delitto in questione nell’ipotesi di falsa attestazione
della insussistenza, in capo al dichiarante, di cause di divieto i di decadenza

l

di

sospensione ‘ relative alla certificazione antimafia).
5. Avverso la decisione con la quale la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata,
concedeva il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, propone ricorso per cassazione Argiolas Fabrizio lamentando:
6. violazione di legge e mancanza di motivazione non rientrando la omessa dichiarazione
nella categoria delle “altre qualità della propria persona”;

44-/

decisione adottata il 6 dicembre 2010 dal Tribunale di Cagliari con la quale l’Argiolas è

7. omessa valutazione da parte della Corte d’Appello della condotta del Direttore Generale
tesa a discriminare l’imputato;
8. erronea qualificazione dell’attività prestata dall’imputato come prestazione di servizio
effettivo e non come prova attitudinale precaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la difesa del ricorrente lamenta violazione della legge penale e
mancanza di motivazione riguardo al profilo specifico dell’art. 495 del codice penale,
ritenendo non corretta la qualificazione operata dal giudice di appello, poiché la
circostanza di aver omesso di dichiarare di non avere superato una prova attitudinale
svolta presso l’Ospedale S. Marcellino di Muravera, non può farsi rientrare nella
categoria delle “altre qualità della propria persona”. In realtà si tratterebbe, secondo il
ricorrente, di un fatto storico caratterizzato da precarietà, come tale incompatibile con il
concetto di servizio in senso tecnico.
2. La censura è infondata. La mancata dichiarazione di un elemento impeditivo rientra
certamente tra le ipotesi dell’articolo 495 codice penale, come evidenziato dalla
sentenza di questa Sezione richiamata dalla Corte d’AppelloM che si condivide, secondo
cui integra il delitto in oggetto la presentazione di dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante falsamente l’insussistenza, in capo al dichiarante, di cause di
divieto, di decadenza o di sospensione (Sez. 5, n. 22603 del 19/03/2010 – dep.
11/06/2010, Giannone, Rv. 247442).
3. Con il secondo motivo censura l’omessa valutazione da parte della Corte d’Appello del
rapporto esistente tra l’omissione imputata all’Argiolas e l’arbitrario inserimento di tale
requisito negativo da parte del Direttore della Azienda sanitaria, al probabile fine di
discriminare l’imputato.
4. Rileva la Corte che le argomentazioni sono inconferenti, non essendo rilevante la
motivazione posta a base dell’inserimento di tale requisito ulteriore, peraltro
ragionevole (non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente
insufficiente rendimento) non avendo il candidato impugnato davanti al giudice
amministrativo il provvedimento di bando.
5. Con il terzo motivo deduce l’erronea qualificazione, come prestazione di servizio
effettivo, dell’attività prestata dall’Argiolas presso l’Ospedale S.

Marcellino,

evidenziando che si era trattato di una prova attitudinale estremamente precaria, che

La sentenza impugnata non merita censura.

costituiva concetto diverso rispetto a quello di prestazione di servizio presso una
pubblica amministrazione.
6. La doglianza è destituita di fondamento. La Corte, con motivazione congrua e
ragionevole, ha evidenziato che la precarietà estrema della prova attitudinale è
incompatibile con il dato oggettivo, desumibile dal capo d’imputazione e non contestato,
dell’espletamento, in qualità di Dirigente Medico di Patologia Clinica, di attività
lavorativa per diversi mesi, dal 21 febbraio 2005 al 10 settembre 2005. Si tratta di un

precarietà dell’attività svolta, come sostenuto dalla difesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5/02/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

segmento temporale inconciliabile con il concetto di periodo di prova o di estrema

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