Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3094 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3094 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Arnoldo Mario, nato a Roma, il 26/7/1976;

avverso l’ordinanza del 17/4/2015 della Corte d’Assise di Frosinone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Marilia Di nardo, la quale ha richiesto che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Assise di Frosinone ha rigettato l’istanza di
sospensione dell’esecuzione e di remissione nel termine per impugnare la sentenza di
condanna pronunziata dallo stesso organo giudicante per rissa aggravata proposta da
Arnoldo Mario.

Data Udienza: 19/11/2015

2. Avverso l’ordinanza ricorre il condannato deducendo plurime violazioni di legge.
Osserva il ricorso come prima della notifica all’Arnoldo dell’estratto contumaciale
venne tempestivamente comunicato alla cancelleria la rinunzia al mandato del
difensore di fiducia che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado. A tale
comunicazione non è però seguita, come invece ritenuto doveroso dal ricorrente, la
nomina di un difensore d’ufficio. Pertanto alcun legale ha potuto esercitare per suo
conto l’autonomo potere d’impugnazione spettante al difensore dell’imputato. Quanto
invece al fatto sottolineato nel provvedimento impugnato per cui, pur avendo ricevuto

d’impugnazione, si lamenta come la Corte territoriale avrebbe illegittimamente escluso
ricorra l’ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, ingiustificatamente
trascurando che l’Arnoldo era espatriato verso la Spagna – tra l’altro al fine di reperire
le disponibilità necessarie a finanziare la nomina di un nuovo difensore – e qui
incarcerato per altre ragioni, rimanendo dunque impossibilitato a proporre appello
avverso la sentenza di cui si tratta. Non di meno la stessa Corte territoriale non si
sarebbe pronunziata sulla concorrente richiesta di essere restituito nel termine per
proporre appello incidentale avverso le impugnazioni presentate dai coimputati e mai
notificate all’Arnoldo ai sensi dell’art. 584 c.p.p.
3.

Infine il 28 ottobre 2015 il ricorrente ha depositato memoria allegando

documentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico.
2. Risulta dal provvedimento impugnato – non contestato sul punto dal ricorrente che il difensore di fiducia dell’Arnoldo abbia rinunziato al mandato difensivo dopo aver
avuto conoscenza del deposito della motivazione della sentenza di primo grado e nelle
more della notifica allo stesso Arnoldo dell’estratto contumaciale.
2.1 Non è in dubbio che, quando l’impedimento del difensore abbia carattere
definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l’imputato non provvede alla
nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l’obbligo di nominare un difensore
d’ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta ed insanabile degli atti compiuti in difetto
di tale nomina. Ma in proposito è costante l’insegnamento di questa Corte per cui il
suddetto principio opera nei casi in cui la rinunzia sia intervenuta prima del
compimento di un atto per cui è obbligatoria la presenza del difensore, potendo
altrimenti il giudice provvedere alla nomina del difensore d’ufficio nel momento
successivo in cui la presenza del difensore si renderà necessaria, atteso che la
suddetta rinunzia non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante

la notifica dell’estratto contumaciale, il ricorrente non ha esercitato il proprio diritto

ancora onerato della difesa dell’imputato fino all’intervento di una nuova nomina (ex
multis Sez. 5, n. 14348 del 23 gennaio 2012, Guerra, Rv. 252305; Sez. 5, n. 13660
del 17 gennaio 2011, Giaffreda, Rv. 250164).
2.2 Ne consegue che – contrariamente a quanto eccepito nel ricorso – alcuna nullità in
grado di riflettersi sul titolo esecutivo si è verificata per la mancata nomina di un
difensore d’ufficio nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo
grado, poiché quello di fiducia – oltre che l’imputato – era nella piena facoltà di
proporre l’impugnazione fino a che non fosse intervenuta una nuova nomina fiduciaria

2.3 Ricorre dunque la fattispecie del mancato adempimento da parte del difensore
dell’incarico ricevuto, che non costituisce di per sè ipotesi di caso fortuito o forza
maggiore – che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili – idonea
legittimare la richiesta di restituzione nel termine, anche perchè grava sull’imputato
l’onere di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico conferito (Sez. 4, n. 11173 del
27 febbraio 2014, Zanoni, Rv. 262087; Sez. 2, n. 16066 del 2 aprile 2015, Costica e
altro, Rv. 263761). E ciò è tanto più vero nel caso di specie, laddove il ricorrente ha
ammesso di essere stato consapevole della rinunzia al mandato da parte del proprio
difensore.
2.4 Irrilevanti sul punto rimangono dunque le questioni relative alle modalità di
ricezione della rinunzia al mandato difensivo da parte dell’autorità giudiziaria
procedente, che non influiscono sulla corretta applicazione dei suindicati principi nel
provvedimento impugnato. Parimenti irrilevanti sono poi gli errori eventualmente
commessi in altra procedure dinanzi al medesimo giudice dell’esecuzione e segnalati
con la memoria depositata il 28 ottobre 2015.

3. Quanto alla sopravvenuta detenzione all’estero che avrebbe impedito al ricorrente di
proporre personalmente l’impugnazione, va ricordato come per il consolidato
orientamento di questa Corte la detenzione dell’imputato non può configurarsi come
caso fortuito o forza maggiore ai fini ed ai sensi del primo comma dell’art. 175 c.p.p.
(Sez. 1, n. 41155 del 24 ottobre 2011, Pantò, Rv. 251555). Né tale principio può
ritenersi limitato allo stato di detenzione nel territorio nazionale, a meno che
l’interessato non evidenzi le specifiche ragioni per cui lo stato di detenzione all’estero
gli ha concretamente impedito di esercitare il proprio autonomo diritto di
impugnazione, cosa che nel caso di specie il ricorrente non ha fatto limitandosi ad
affermare in maniera apodittica tale impedimento.

4. Quanto infine alla mancata pronunzia sulla richiesta di remissione nel termine per
proporre appello incidentale deve rilevarsi come la stessa fosse inammissibile, non
rilevando dunque l’omissione denunziata. Per il consolidato insegnamento di questa

ovvero venisse nominato un difensore d’ufficio.

Corte, infatti, l’appello principale proposto da uno dei coimputati non deve essere
notificato agli altri imputati, che non si siano avvalsi autonomamente del loro potere
d’impugnazione, perché in capo a questi non v’è interesse alla proposizione
dell’appello incidentale, che è previsto come impugnazione antagonista rispetto a
quella della parte processualmente avversa (ex multis Sez. 1, n. 978/12 del 8
novembre 2011, Andreoletti, Rv. 251676).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19/11/2015

P.Q.M.

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