Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30933 del 01/04/2016

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30933 Anno 2016
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARI
nei confronti di:
A.A.

B.B.

C.C.
D.D.
E.E.
F.F.
G.G.
avverso la sentenza n. 3353/2014 GIP TRIBUNALE di BARI, del
23/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensm; Avv.;

Data Udienza: 01/04/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Luigi BIRRITTERI, ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio.
I difensori degli imputati hanno concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la
declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto.

RITENUTO IN FATTO

ha dichiarato, ex art. 425 cod. proc. pen., non doversi procedere, con la formula “perché il
fatto non sussiste”, nei confronti di
– A.A.

2. Nella sentenza si premette la rappresentazione degli sviluppi processuali che hanno
caratterizzato la vicenda in esame, dalla quale, in particolare, emerge che per una serie di altri
fatti è stato disposto il rinvio a giudizio e che in sede cautelare si è pronunziata la Corte di
Cassazione con sentenza n. 29581 del 24 maggio 2011.
2.1. Con riferimento al reato di turbativa d’asta il GUP, dopo aver dichiarato di aderire
all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il reato di turbata libertà degli incanti non è
configurabile, neanche nella forma del tentativo, prima che la procedura di gara abbia avuto
inizio, ossia prima che il relativo bando sia stato pubblicato, dovendosi ritenere carente in tale
situazione il presupposto oggettivo per la realizzazione delle condotte previste dalla norma
incriminatrice (Sez. 6, n. 11005 del 26/02/2009, Mautone, Rv. 242928), dando peraltro atto
che la Cassazione in sede cautelare nello stesso procedimento aveva affermato principi di
diritto in senso difforme (il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni
situazione nella quale la P.A. proceda all’individuazione del contraente mediante una gara,
quale che sia il “nomen iuris” conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità), ha
ritenuto l’insussistenza del fatto perché, con riferimento alle vicende della PURA DEPURAZIONE
s.r.l. un bando di gara non era mai stato né redatto né pubblicato, in quanto si trattava di
servizio affidato in via privata dall’amministrazione ai sensi dell’art. 18 d.lgs 81/2008.

2

1. Con sentenza del 23 dicembre 2013 il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Bari

2.2. Dopo aver riportato integralmente le dichiarazioni rese dagli imputati, il GUP ha
concluso per l’insussistenza anche del reato di falso ideologico, evidenziando pure che stava
per approssimarsi la prescrizione dei reati.
2.3. In ordine al reato di corruzione, dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia,
il GUP ha concluso affermando che nel caso di specie non sarebbe ravvisabile nelle dazioni di
cui alle imputazioni, assimilabili a bigiotteria di scarso valore, nulla che possa indurre i pubblici
ufficiali a compiere un atto dell’ufficio ovvero ad esso contrario. Anche con riferimento ai fatti

3.

Propongono ricorso i Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Bari.
2.1. I ricorrenti nel quarto motivo censurano, in via generale, la sentenza impugnata,
deducendo che nel caso in esame non sono stati rispettati i limiti e i criteri previsti dall’art. 425
cod. proc. pen., così come individuati anche nell’interpretazione della giurisprudenza di
legittimità.
2.2. Con il primo motivo, poi, deducono violazione di legge in relazione all’art. 353 cod.
pen.
In particolare, viene censurata la sentenza che ha qualificato la procedura seguita nella
vicenda in questione come affidamento di servizio attraverso trattativa privata, evidenziando
che la stessa Corte di Cassazione, chiamata a pronunziarsi in questo stesso procedimento in
sede cautelare, si era già espressa sulla qualificazione della procedura, ritenendola “procedura
di gara” ai fini dell’applicabilità dell’art. 353 cod. pen. e a tal fine richiamando l’art. 57, comma
6, del D.Igs. n. 163/2006, che prevede sicuramente una gara. Infatti, si tratta di una
disposizione in cui l’informalità riguarda la fase di prima cernita degli operatori da individuare
in base alle “caratteristiche di qualificazione economico finanziario e tecnico organizzative
desunte dal mercato”, ma una volta individuati í soggetti idonei è la stessa norma a pretendere
che le offerte siano valutate e quindi scelte in base alle condizioni più vantaggiose, “secondo il
criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. In altri termini si sostiene- si tratta di una procedura che non ha nulla dei caratteri della trattativa privata, dal
momento che impone criteri legali di scelta.
2.3. Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’art. 479 cod. pen.
Dopo aver evidenziato una serie di elementi di prova a sostegno dell’accusa, nel ricorso si
censura la sentenza nella parte in cui si asserisce che in assenza di una procedura di gara nei
termini richiesti dall’art. 352 cod. pen. sarebbe insussistente il reato di falso, perché gli
imputati non avrebbero formalizzato “nei dovuti termini la procedura”, così come richiesto dalla
normativa di settore, ma si sarebbero più semplicemente limitati a redigere verbali “con
modalità goffe e negligenti” giustificate dalle circostanze entro cui la redazione degli stessi
sarebbe avvenuta, ovvero un contesto informale e non regolata dalle norme sul procedimento
3

di corruzione il GUP ha fatto l’annotazione finale sull’approssimarsi della prescrizione.

amministrativo.
2.4. Con il terzo motivo vengono denunziati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta
insussistenza del reato di cui all’art. 319 cod. pen.
Viene evidenziata la contraddittorietà e la illogicità della sentenza nella parte in cui, pur
richiamando la giurisprudenza secondo la quale “il concetto di proporzione riguarda soltanto la
corruzione impropria”, ha escluso la condotta corruttiva, commessa con atti contrari ai doveri
d’ufficio, “attesa la pochezza e marginalità dei valori” delle dazioni conseguite dai pubblici

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1. In primo luogo, va rilevato che la sentenza impugnata non è stata emessa nel rispetto dei
criteri previsti dall’art. 425 cod. proc. pen. e, in proposito, giova già in premessa precisare che
il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere include
necessariamente la valutazione del travalicamento dei limiti cognitivi propri dell’udienza
preliminare (tra le tante, Sez. 3, n. 41373 del 17/07/2014, P.M in proc. Pasteris e altri, Rv.
260968; nello stesso in motivazione si veda anche Sez. 5, n. 6911 del 06/10/2015, P.M. in
proc. Casciari, Rv. 266255).
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice dell’udienza preliminare nel
pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’art. 425, comma terzo, cod. proc.
pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino
insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non
potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un
giudizio di colpevolezza dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui
le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere
diversamente rivalutate (Sez. 2, n. 15942 del 07/04/2016, P.G. in proc. I e altro, Rv. 266443;
Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013, Pg in proc. Maida, Rv. 257645; Sez. 3, n. 39401 del
21/03/2013, P.M. e P.C. in proc. Narducci e altri, Rv. 256848; Sez. 6, n. 5049 del 27/11/2012,
P.M. in proc. Cappello e altri, Rv. 254241; Sez. 5 15.5.2009 n. 22864, P.G. in proc. Giacomin,
Rv. 244202; Sez. 4 18.4.2007 n. 264100, Giganti ed altri, Rv. 236800)
Come rilevato anche dalla dottrina, la struttura fondamentale dell’istituto dell’udienza
preliminare è sostanzialmente rimasto immutato dopo le riforme (legge n. 105 del 1993; legge
n. 479 del 1999) succedute al codice Vassalli del 1989: l’udienza preliminare ha la specifica
funzione di filtro, per evitare inutili passaggi alla fase dibattimentale e, quindi, nei casi in cui il
giudizio di proscioglimento sia ritenuto non superabile in dibattimento è possibile l’epilogo
decisorio previsto dall’art. 425 cod. proc. pen.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, nonostante l’obiettivo arricchimento,
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ufficiali.

qualitativo e quantitativo, dell’orizzonte prospettico del giudice rispetto all’epilogo decisionale,
apportato dalla legge n. 479 del 1999 all’art. 425 cod.proc.pen., non per questo è attribuito
allo stesso “il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza
dell’imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di
idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale dell’art. 425, novellato comma 3, è
sempre e comunque diretta a determinare, all’esito di una delibazione di tipo prognostico,
divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità
dell’accusa in giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla

Quindi, il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell’udienza
preliminare, pur legittimando quest’ultimo a muoversi implicitamente anche nella prospettiva
della probabilità di colpevolezza dell’imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla
fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica (Sez. U., n. 39915 del 30
ottobre 2002, Vottari, Rv. 222602; nonché Sez. U., n. 25695 del 29/05/2008, D’Eramo, non
massimata sul punto).
Anche successivamente questa Corte ha ribadito che il giudice dell’udienza preliminare ha il
potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio
prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato, bensì in
tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa
pervenire ad una diversa soluzione (Sez. 4, n. 43843 del 06/10/2009, P.C. in proc. Pontessilli e
altri, Rv. 245464; Sez. 5, n. 22864 del 1505/2009, P.G. in proc. Giacomin, Rv. 244202). E tale
ricostruzione non è smentita neppure dal nuovo testo del comma 3 dell’art. 425 cod.proc.pen.,
secondo cui il giudice “pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi
acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in
giudizio”, giacché una tale disposizione conferma che il parametro di giudizio non è l’innocenza
ma l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio: l’insufficienza e la contraddittorietà degli
elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente
considerate superabili nel giudizio (tra le altre, Sez. 6, n. 10849 del 12/01/2012, P.M. in proc.
Petramala, Rv. 252280; Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127).
Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare che “l’apprezzamento del merito
che il giudice è chiamato a compiere all’esito della udienza preliminare non si sviluppa […]
secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla
ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare
ingresso alla successiva fase del dibattimento” (sentenza 15 marzo 1996 n. 71). Come si è già
visto, sulla stessa linea si è da tempo assestata la giurisprudenza di questa Corte subito dopo
la riforma del 1999 (Sez. 6, 16.11. 2001 n. 42275, Acampora, Rv. 221303; la citata Sez. Un.
30.10.2002 n. 39915, Vottari, Rv. 222602).
In linea con l’interpretazione giurisprudenziale sopra evidenziata, va anche rilevato che il
controllo in sede di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere ex art.
5

regiudicanda”.

425 deve mirare solo a verificare l’osservanza del criterio prognostico adottato dal G.U.P.
nell’escludere la sostenibilità dell’accusa in giudizio e nell’ambito della competenza propria
della fase dell’udienza preliminare ovvero quella di procedere ad una valutazione sommaria
delle fonti di prova offerte dal P.M. e dalle parti (tra le tante, Sez. 5 18.3.2010 n. 15364,
Caradonna e altri, Rv. 246874; Sez. 6 17.7.2012 n. 33921, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127 e,
più di recente, Sez. 2, n. 5669 del 28/01/2014 – dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Schiaffino e
altri, Rv. 258211).
A ciò, tuttavia, va aggiunto che la valutazione del giudice dell’udienza preliminare non può

questa Corte, va dichiarato immediatamente il proscioglimento (per inesistenza del fatto, per
irrilevanza penale, per non averlo l’imputato commesso, per la sussistenza di una causa di non
punibilità ovvero di una scriminante) se ne risultano i presupposti dagli atti in modo
incontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della
chiarezza della situazione processuale.
È necessario quindi che la prova dell’innocenza o della non punibilità dell’imputato ovvero della
irrilevanza penale del fatto emerga “positivamente” dagli atti, senza necessità di ulteriori
accertamenti (tra le tante Sez. 6, n. 5438/2012, Rv. 252407, Tucci; Sez. Un., n. 17179/2002,
Rv. 221403, Conti; Sez. Un, n. 35490/2009, Tettamanti, Rv. 244273).
Consegue a quanto detto che, laddove la sentenza di non luogo a procedere venga impugnata,
è necessariamente devoluto alla Corte di legittimità il compito di verificare se i limiti cognitivi,
strettamente connaturati al rito nel quale la sentenza è adottata, siano o meno stati rispettati.

2.

Fatte le indicate precisazioni sistematiche, va detto che nel caso in esame, così come

correttamente rilevato dai pubblici ministeri ricorrenti con il quarto motivo di ricorso, il G.U.P.
non si è limitato a delibare se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del
dibattimento, ma ha con evidenza compiuto degli apprezzamenti di merito inibiti all’esito
dell’udienza preliminare.
La prospettiva in cui il G.U.P. si è mosso è stata quella di una valutazione degli elementi
acquisiti non tanto in funzione della loro sufficienza a sostenere l’accusa in giudizio, tenendo

prescindere da quella della rilevanza penale dei fatti come ascritti; come ha più volte precisato

conto dei possibili apporti derivanti dall’espletanda fase dibattimentale, quanto quella, non
consentita perché contrastante appunto con l’assetto dell’udienza preliminare, di una
valutazione

funditus

degli stessi in termini di idoneità ad affermare od escludere la

colpevolezza degli imputati.
La sentenza, infatti, è stata articolata su una serie di valutazioni di merito del materiale
probatorio, che hanno portato ad esprimere giudizi certamente inibiti in sede di udienza
preliminare, come quelli sulla sussistenza dei presupposti per configurare i reati contestati.
Tali valutazioni, inoltre, appaiono contraddittorie e, comunque, non supportate da valide
argomentazioni che ne supportino la fondatezza, così come si dirà in seguito, ove si consideri
peraltro che, per alcuni versi, si discostano da quanto affermato da questa Corte nello stesso
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,q

procedimento in sede cautelare e, per altri versi, si spingono ad inammissibili conclusioni,
come quella della valutazione di superfluità del dibattimento perché alcuni reati “si approssima
la prescrizione” (pag. 11 della sentenza).
E’ stato dunque espressamente affermato dal giudice dell’udienza preliminare che la regola di
giudizio utilizzata è quella del dibattimento e non quella dell’udienza preliminare. E non si
tratta solo di una questione formale ma di un errore di impostazione logico giuridica, reso
evidente dalla circostanza che, nella sentenza, alcuna effettiva valutazione prognostica viene
fatta sulla possibilità di superare nel dibattimento l’insufficienza e la contraddittorietà del

Come si è sopra rilevato, la decisione all’esito dell’udienza preliminare ha natura
eminentemente prognostica e la prognosi deve articolarsi su due piani distinti: si deve
verificare, da una parte, la completabilità degli atti di indagine (ovvero l’assenza di lacune negli
atti d’indagine compiuti) e, dall’altra, la inutilità del dibattimento, da apprezzarsi in concreto,
valutando la potenziale forza di resistenza degli elementi acquisiti e non solo determinando il
loro valore conoscitivo.
Peraltro, nel caso in esame i pubblici ministeri ricorrenti hanno assolto all’onere di indicare le
prove che possono essere introdotte in dibattimento per superare le prospettate incertezze del
materiale probatorio allo stato acquisito e hanno rappresentato su quali aspetti specifici di
ambiguità il contraddittorio dibattimentale potrebbe apportare determinanti elementi o spunti
di novità per il definitivo apprezzamento della prove, nell’ambito del libero convincimento.
Giova a tal proposito ribadire che l’espresso riferimento che l’art. 425 comma 3 cod.proc.pen.
opera all’insufficienza, alla contraddittorietà o comunque all’inidoneità a sostenere l’accusa in
giudizio impone un approfondito apprezzamento di merito della valenza probatoria del
materiale acquisito: anche sul versante, per sè incerto, dell’inadeguatezza probatoria. Si noti
anzi che proprio tale specifica e consapevole previsione normativa finisce con l’escludere che a
fronte di un’obiettiva incertezza del materiale probatorio il contraddittorio dibattimentale, per
sé, costituisca l’approdo obbligato; in altri termini, se al contraddittorio dibattimentale va
ovviamente riconosciuta una capacità intrinseca e strutturale di quantomeno affinare la
valenza probatoria effettiva della singola fonte di prova, tuttavia la scelta legislativa
inequivocamente gli nega una generale portata risolutiva di ogni situazione di incertezza
all’esito delle indagini.
In ragione di tutto questo è indispensabile la specificità della motivazione che il G.U.P. deve
adottare con la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. sulla sussistenza dei due requisiti che si
sono prima ricordati e nei termini sopra esposti.
Insomma, nel caso di specie il G.U.P. ha erroneamente emesso valutazioni proprie della fase
dibattimentale o del giudizio abbreviato, peraltro dando conto anche di elementi che confutano
quelli a favore degli imputati e trascurando che essi sono senz’altro sintomatici della necessità
di un approfondimento dei temi di prova in dibattimento e nel pieno contraddittorio delle parti.

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quadro probatorio e sulla idoneità dei ricordati elementi a sostenere l’accusa in giudizio.

3. Vanno fatte anche delle precisazioni in diritto con specifico riferimento ai singoli profili di
censura proposti dai pubblici ministeri ricorrenti in ordine ai reati in esame
3.1. Come si è già detto viene censurata la sentenza che ha qualificato la procedura
seguita nella vicenda in questione come affidamento di servizio attraverso trattativa privata.
Alla stregua di quanto emerge dalla descrizione dei fatti nell’imputazione e nella stessa
sentenza impugnata, può dirsi che nel caso in esame una procedura di gara in effetti si è
svolta.
Infatti, sono elementi inequivoci in tal senso: l’invito a presentare offerte rivolto a tre differenti

differenti prezzi; l’utilizzo del criterio competitivo dell’offerta al ribasso; le stesse modalità di
presentazione delle offerte (mediante plichi sigillati e con attestazione, attraverso il sistema di
protocollazione della data e dell’ora di presentazione della candidatura); la presenza di
differenti tipi di verbale (“verbale di apertura delle offerte” e “verbale di aggiudicazione”); la
presenza di una commissione di gara.
Come è stato evidenziato nel ricorso e dalla stessa sentenza impugnata, questa Corte,
chiamata a pronunziarsi in sede cautelare, si è già espressa sulla qualificazione della
procedura, ritenendola “procedura di gara” ai fini dell’applicabilità dell’art. 353 cod. pen., e a
tal fine ha richiamato l’art. 57, comma 6, del D.Igs. n. 163/2006, che appunto prevede una
gara.
E’ stato quindi affermato il seguente principio di diritto: « Il reato di turbata libertà degli
incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all’individuazione del
contraente mediante una gara, quale che sia il “nomen iuris” conferito alla procedura ed anche
in assenza di formalità. (Fattispecie relativa all’affidamento di un servizio di sorveglianza
sanitaria per il personale addetto ad impianti di depurazione, in cui la S.C. ha osservato che la
procedura descritta dall’art. 57, comma sesto, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, imponendo criteri
legali di scelta del contraente, prevede l’espletamento di una gara e non una semplice indagine
di mercato)» (Sez. 6, n. 29581 del 24/05/2011, A.A.’, Rv. 250732; precedenti conformi: n.
4741 del 1995, Rv. 204646; n. 11483 del 1997, Rv. 209474; n.. 12238 del 1998, Rv.
213033; n. 44829 del 2004, Rv. 230522; n.. 13124 del 2008, Rv. 239314).
3.2. La sentenza in esame è stata censurata anche nella parte in cui si asserisce che, in
assenza di una procedura di gara nei termini richiesti dall’art. 353 cod. pen., sarebbe
insussistente il reato di falso, perché gli imputati non avrebbero formalizzato “nei dovuti
termini la procedura”, così come richiesto dalla normativa di settore, ma si sarebbero più
semplicemente limitati a redigere verbali “con modalità goffe e negligenti”.
Sulla sussistenza dei presupposti per ritenere che nel caso in esame si sia svolta una
procedura di gara si è già detto, ma è il caso di rimarcare, apparendo il ragionamento del
G.U.P. indirizzato ad escludere la rilevanza del falso sia sotto il profilo oggettivo che
soggettivo, che questa Corte ha già da tempo chiarito come ricorra il cosiddetto “falso innocuo”
solo nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel fa ‘so
8

operatori sul mercato, posti in competizione tra loro; la predisposizione di preventivi con

materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto, non esplicando effetti sulla
funzione documentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la
conseguenza che l’innocuità non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso
venga fatto (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395; Sez. 5, n. 3564 del
07/11/2007, De Mori e altro, Rv. 238875).
E’ del tutto evidente, allora, come non possa sostenersi la sussistenza del “falso innocuo” nel
caso di specie, giacché non pare siano stati affatto irrilevanti le infedeli attestazioni indicate
nelle imputazioni (capo X e capo Y).

soggettivo, è sufficiente il dolo generico ovvero la volontarietà e la consapevolezza della falsa
attestazione (tra le tante, Sez. 5, n. 41172 del 09/07/2014, Dell’Orto, Rv. 260683; Sez. 5, n.
35548 del 21/05/2013, Ferraiuolo e altro, Rv. 257040).
3.3. Indubbiamente contraddittoria ed illogica è la motivazione della sentenza in esame
nella parte in cui ha escluso la condotta corruttiva, “attesa la pochezza e marginalità dei valori”
delle dazioni conseguite dai pubblici ufficiali.
E’ pacifico che le imputazioni ascritte nel caso di specie abbiano ad oggetto ipotesi di
corruzione propria (capi V e Z) ed è il caso di evidenziare che il delitto di corruzione è
ravvisabile anche quando siano di modesto valore la somma o l’utilità oggetto dell’accordo
criminoso, perché la lesione giuridica prodotta dal reato attiene al prestigio e all’interesse della
pubblica amministrazione e prescinde dalla proporzionalità o dall’equilibrio fra l’atto d’ufficio e
la somma o l’utilità corrisposta.
Di contro, scopo dell’incriminazione della corruzione “impropria” è di evitare il danno che deriva
all’amministrazione dalla venalità dei soggetti ad essa preposti, venalità che, anche quando
non porta al compimento di atti illegittimi, nuoce alla dignità e al prestigio dell’amministrazione
medesima, poiché getta discredito e sospetto sul suo funzionamento.
Costante è, quindi, la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che, in tema di corruzione,
l’accettazione di piccole regalie d’uso può escludere soltanto la configurabilità del reato di
corruzione per il compimento di un atto d’ufficio, giammai quello di corruzione per atto
contrario ai doveri d’ufficio, poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo
donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell’atto (Sez. 6, n. 23776 del
22/04/2009, Pagano e altri, Rv. 244361; Sez. 6, n. 30268 del 09/07/2002, Rossi, Rv.
222746). D’altronde, la nozione di “altra utilità”, quale oggetto della dazione o promessa,
ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che
abbia valore per il pubblico agente, a nulla rilevando, inoltre, che lo stesso venga corrisposto a
distanza di tempo dall’accordo corruttivo (Sez. 6, n. 45847 del 14/10/2014, P.M. in proc.
Scognamiglio e altro, Rv. 260822; si veda anche Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, Angeleri,
Rv. 255617).
Si tratta di giurisprudenza ormai pacifica e formatasi nel solco degli insegnamenti delle Sezioni
Unite che da tempo hanno avuto modo di chiarire che, <>

4. La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio per nuovo esame ad altro Giudice
dell’Udienza preliminare del Tribunale di Bari, il quale, ferme restando le competenti ed
autonome valutazioni di merito, dovrà attenersi ai principi di diritto sopra affermati.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2016
Il consigliere estensore

Il Presidente

(Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni e altri, Rv. 203972).

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