Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3093 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3093 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi presentati da:
Stilo Francesco, nato a Bova Marina, il 14/11/1955;
e quali terzi interessati da:
Stilo Costantino, nato a Locri, il 20/9/1981;
Stilo Domenica, nata ad Africo, il 25/2/1978;

avverso il decreto del 12/6/2014 della Corte d’appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Pasquale Fimiani, che ha richiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
limitatamente alla confisca dei terreni agricoli in agro di Bianco intestati a Stilo
Domenica e che nel resto i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 19/11/2015

1.Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato i ricorsi
proposti da Stilo Francesco e, quali terzi interessati, dai figli Stilo Costantino e Stilo
Domenica avverso l’applicazione nei confronti del primo della misura di prevenzione
personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e alla disposizione della
confisca di prevenzione del capitale sociale e del patrimonio aziendale della IMC s.n.c.
nonchè di alcuni terreni agricoli, mentre, in parziale riforma del provvedimento
impugnato, rigettava la richiesta di confisca di altri beni immobili sequestrati in quanto

2. Avverso il decreto ricorrono a mezzo dei propri difensori il proposto e i terzi
interessati.
2.1 Il ricorso a firma dell’avv. Punturieri articola quattro motivi. Con il primo, in
relazione alla misura personale, deduce errata applicazione della legge penale
lamentando il difetto dell’attualità della ritenuta pericolosità sociale del proposto stante
il dissolvimento dell’associazione mafiosa e comunque la cessazione della
partecipazione ad essa di Stilo Francesco al momento dell’esaurimento, nel 2008,
dell’appalto per la cui esecuzione era stata ipotizzata l’infiltrazione della IMC, come si
evincerebbe tra l’altro dal fatto che al proposto il menzionato reato è stato contestato
per l’appunto fino alla suindicata data. In riferimento alla misura patrimoniale, con il
secondo motivo denunzia analogo vizio evidenziando come l’acquisto dei beni
confiscati sia antecedente all’arco temporale in cui si sarebbe rivelata la pericolosità
sociale del proposto, tanto più che nel periodo precedente il 2006 (momento iniziale
della consumazione della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso di cui si è
detto) la IMC era stata oggetto di plurime procedure di sequestro tutte conclusesi con
la restituzione dei beni agli interessati, talchè i redditi eventualmente percepiti dal
proposto in relazione all’attività di tale società devono ritenersi percepiti da fonte
lecita. E in relazione a quest’ultimo rilievo con il terzo motivo viene altresì eccepita la
violazione del divieto di bis in idem. Con il quarto motivo viene infine dedotta ulteriore
violazione di legge non avendo la Corte territoriale provveduto alla partita analisi della
fonte di tutti gli incrementi patrimoniali dei ricorrenti, limitandosi a rilevare l’4simétria
tra l’accumulo patrimoniale e i redditi dichiarati, per di più ingiustificatamente
escludendo la rilevanza dei proventi derivanti da risarcimenti per sinistri stradali.
2.2 Il ricorso proposto dall’avv. Aversano articola tre motivi con i quali vengono
dedotti gli stessi vizi prospettati nell’altro ricorso mediante argomentazioni
sostanzialmente sovrapponibili, se non per l’evidenziazione di come il proposto, dopo il
2008, sia stato quasi sempre detenuto e di come i terreni agricoli intestati a Stilo
Domenica vennero acquistati facendo ricorso a mutuo bancario restituito mediante
documentate risorse lecite acquisite dal nucleo familiare, comprese le indennità

ritenuti nella disponibilità del proposto.

versate dalle assicurazioni illegittimamente non considerate rilevanti dai giudici del
merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

I ricorsi sono infondati e per certi versi inammissibili e devono essere

conseguentemente rigettati.
2. In particolare motivi di ricorso ad oggetto la misura di prevenzione personale sono

2.1 Ricordato che dal potere di autonoma valutazione degli elementi provenienti dal
giudizio di cognizione discende per il giudice della prevenzione un obbligo anche di
autonoma motivazione della loro rilevanza ai fini dell’applicazione della misura solo
quando il procedimento di merito si sia concluso in senso favorevole al proposto
ovvero sia esitato in una condanna non ancora passata in giudicato, deve ritenersi che
correttamente la Corte territoriale abbia ritenuto acquisito la necessaria prova
indiziaria dell’appartenenza dello Stilo ad una articolazione della ‘ndrangheta
dall’intervenuta condanna definitiva del medesimo per il reato di cui all’art. 416-bis
c.p.
2.2 Conseguentemente il provvedimento impugnato ha altrettanto correttamente
fondato la valutazione di pericolosità dello Stilo innanzi tutto su tale condanna proprio
in ragione della sua definitività, senza necessità di ulteriore confutazione delle
obiezioni svolte nel giudizio di cognizione – peraltro solo genericamente evocate dal
ricorrente – e facendo applicazione del consolidato principio per cui, ai fini
dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni
di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale
pericolosità, una volta che l’appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non
sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno
per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del
tempo dall’adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative
(ex multis Sez. 2, n. 24782 del 9 marzo 2015, Pesce, Rv. 264367).
2.3 A nulla rileva dunque – come invece obiettato – che la condotta di partecipazione
per cui è intervenuta condanna fosse contestata fino al 2008, atteso che alcuna prova
del successivo allontanamento dall’orbita mafiosa del proposto è stata fornita (né i
ricorsi ne fanno cenno) mentre l’accertamento processuale ha necessariamente ad
oggetto un fatto dalle coordinate temporali definite, tanto che, qualora si tratti di reato
permanente quale è quello associativo, anche in caso di contestazione c.d. “aperta”
comunque la sentenza di condanna di primo grado ne segna la data finale di
consumazione. Quanto al presunto dissolvimento dell’associazione, le censure
contenute nei ricorsi appaiono del tutto generiche ed apodittiche, non individuando gli

in realtà manifestamente infondati.

elementi – eventualmente trascurati dal provvedimento impugnato che invece ha
affrontato il profilo – che evidenzierebbero la necessità di circoscrivere la valutazione
di pericolosità ad un arco temporale definito e precedente al momento
dell’applicazione della misura di prevenzione.

3. Infondati e per certi versi inammissibili sono altresì i motivi proposti a censura della
disposta confisca delle quote e del patrimonio aziendale della IMC.
3.1 Innanzi tutto generica è l’eccezione sulla presunta violazione del giudicato

hanno avuto modo di stabilire che il principio del ne bis in idem è applicabile anche nel
procedimento di prevenzione, ma che la preclusione del giudicato opera rebus sic
stantibus

e, pertanto, non impedisce la rivalutazione dei presupposti ai fini

dell’applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori
elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un
giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure
precedentemente adottate (Sez. Un., n. 600/10 del 29 ottobre 2009, Galdieri, Rv.
245176).
3.2 In proposito va allora rilevato come il provvedimento impugnato, nel confermare la
misura ablativa, abbia fatto specifico riferimento ai fatti accertati successivamente al
2006 ad oggetto l’utilizzo della società come strumento per la realizzazione degli
interessi del sodalizio mafioso, fatti ovviamente non presi in considerazione negli
eventuali procedimenti di prevenzione che avevano lambito l’ente che risalirebbero ad
epoca precedente. Aspetto questo minimamente preso in considerazione nella
formulazione dell’eccezione di cui si tratta, la quale peraltro risulta sufficientemente
specifica nell’individuazione dei presunti giudicati – e della piattaforma cognitiva sulla
quale gli stessi si sarebbero formati – che avrebbero dovuto paralizzare il nuovo
intervento di prevenzione.
3.3 Quanto alle doglianze relative al fatto che la IMC sarebbe stata acquistata in epoca
antecedente a quella di manifestazione della pericolosità sociale di Stile Francesco – la
cui disponibilità della medesima nemmeno è contestata nei ricorsi – la Corte
territoriale ha invece fatto corretta applicazione del principio per cui la confisca di
prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta, in ragione del
carattere unitario del bene che ne è oggetto, con limitazione alle componenti di
provenienza illecita o ad una quota ideale corrispondente all’apporto fornito dalle
medesime, giacchè non è possibile distinguere, in ragione del carattere unitario del
bene, l’apporto di componenti lecite riferibili alla capacità e alla iniziativa
imprenditoriale da quello imputabile ai mezzi illeciti, specie nel caso in cui l’intera
attività di impresa sia stata agevolata dalla cointeressenze con organizzazioni criminali

sollevata soprattutto con il ricorso dell’avv. Punturieri. Le Sezioni Unite di questa Corte

di tipo mafioso (Sez. 5, n. 17988 del 30 gennaio 2009, Baratta e altri, Rv. 244802;
Sez. 5, n. 16311 del 23 gennaio 2014, Di Vincenzo e altri, Rv. 259871).
3.4 Nel ribadire di recente tale principio questa Corte ha avuto altresì modo di
precisare come nel caso di confisca di una impresa costituita in forma societaria, della
quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente operato
avvalendosi della forza di intimidazione di un’associazione mafiosa e in cointeressenza
con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi
comprese le quote sociali di terzi), nonostante l’origine lecita dei fondi impiegati per la

impresa da parte del proposto e laddove l’attività economica posta in essere risulti
condotta sin dall’inizio con mezzi illeciti. (Sez. 2, n. 9774 del 11 febbraio 2015, D’Agui
e altri, Rv. 262622).
3.5 La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi ed ha non
illogicamente ritenuto che l’IMC gravitasse fin dall’inizio della gestione da parte degli
Stilo nell’orbita mafiosa, atteso che egli ne aveva acquistato le quote dalla famiglia
Morabito alla quale si era legato sposando la figlia di Morabito Giuseppe. In tal senso
dunque deve ritenersi legittima non solo la confisca del complesso aziendale,
certamente strumentalizzato agli interessi del sodalizio mafioso per come accertato nel
processo di cognizione, ma altresì delle quote sociali, tanto più che il valore di queste
ultime al momento dell’intervento ablativo è inscindibilmente legato a quello assunto
dall’impresa la cui gestione costituisce l’oggetto dell’attività sociale.

4. Infondate sono infine anche le censure svolte in riferimento alla confisca dei terreni
agricoli fomalmente intestati a Stilo Domenica.
4.1 In tal senso deve rilevarsi che la Corte territoriale, come già osservato, ha
sostanzialmente ritenuto che la pericolosità di Stilo Francesco abbia investito l’intero
percorso esistenziale del medesimo, quantomeno a partire dal suo matrimonio con la
figlia di Morabito Giuseppe e all’acquisizione della IMC (eventi sicuramente antecedenti
l’acquisto dei terreni di cui si tratta), il che consente di ritenere rispettati i principi
affermati da Sez. Un., n. 4880/15 del 26 giugno 2014, Spinelli ed altro, Rv. 262605.
4.2 Non è poi in discussione la ritenuta irrilevanza della natura lecita delle risorse
impiegate nell’acquisto dei suddetti beni in quanto provenienti da mutuo bancario
(peraltro acceso solo dopo tre anni dalla data di effettiva acquisizione dei terreni),
giacchè correttamente la Corte territoriale, anche considerando la situazione reddituale
complessiva del nucleo familiare, ha ritenuto con motivazione effettiva sproporzionati
gli oneri conseguenti all’accensione dello stesso.
4.3 Ed in proposito inammissibili, in quanto manifestamente infondate e in parte
ridondanti nella denunzia di vizi della motivazione non deducibili in questa sede
(quando non generiche e meramente assertive), sono le censure relative alla omessa

sottoscrizione delle quote, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della

considerazione, ai fini della valutazione di sproporzione tra redditi conseguiti e
accumulo patrimoniale, dei risarcimenti conseguiti dagli Stilo e dei redditi
eventualmente non dichiarati. Quanto alle indennità assicurative il provvedimento
impugnato non ha apoditticamente affermato che le stesse vadano qualificate come
mero ristoro di perdite patrimoniali, ma ha motivato in ordine alla genericità della
prospettazione difensiva sulla effettiva natura di tali indennità, tale per l’appunto da
non consentire di comprendere se le stesse debbano essere imputate al risarcimento
di una perdita, non determinando conseguentemente un aumento del volume delegt

generici nella misura in cui, non solo non rispondono all’effettivo tenore della
confutazione svolta dalla Corte territoriale, ma altresì non precisano l’ammontare di
tali indennità e dunque la loro effettiva rilevanza ai fini della tenuta complessiva della
valutazione compiuta dai giudici del merito. Quanto invece alle fonti reddituali non
risultanti dalle dichiarazioni del proposto e dei suoi familiari – peraltro non meglio
identificate dai ricorrenti – è sufficiente ribadire che la sproporzione tra i beni
posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo
proventi ricavati sostanzialmente da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla
confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell’interessato tutti i beni che siano frutto
di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano
o meno di tipo mafioso (Sez. Un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci e altri, Rv.
260244), principio a cui il provvedimento impugnato si è implicitamente ispirato.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/11/2

risorse a disposizione del nucleo familiare. Sul punto i ricorsi risultano comunque

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