Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30917 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 30917 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRIVELLARI ALESSANDRO N. IL 17/06/1977
avverso la sentenza n. 5782/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eow—uu SS -0
che ha concluso per
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Ad_ n., CA9-1.))-9

Udito, per la parte civile
Uditi difensor Avv. ?4-0,U3 12;3-

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L GuLuu.,

Data Udienza: 07/05/2015

,

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Milano confermava ala condanna del Crivellari alla pena
di mesi sette di reclusione per i reati di danneggiamento ed ingiuria; reati
aggravati il primo dal fatto che il bene danneggiato era esposto alla pubblica
fede ed il secondo dal fatto che era stato commesso contro dei pubblici ufficiali

2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore

dell’imputato che deduceva:
2.1 violazione di legge. La Corte di appello riteneva configurata l’aggravante del
reato di danneggiamento non perché l’auto danneggiata era esposta alla
pubblica fede (come indicato nel capo di imputazione) ma perché era destinata a
pubblico servizio, così violando le disposizioni degli artt. 517 e 522 cod. proc.
pen. La assenza dell’aggravante nella forma contestata comporterebbe inoltre
la improcedibilità per il reato danneggiamento, essendo assente la querela.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 597, comma 3 cod. proc. pen. Il
riconoscimento della nuova aggravante nella prospettiva difensiva costituiva una
reformatio in peius rispetto a quanto deciso dalla sentenza di primo grado.
2.3. Violazione di legge in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cui
all’art. 61 n. 10 cod. pen. L’ingiuria contestata non sarebbe aggravata in
quanto i due agenti erano impegnati nella attività di testimoni e tale attività
non sarebbe inquadrabile come “esercizio di pubblico servizio”.

3. Con motivi aggiunti il ricorrente deduceva:
3.1.Violazione degli artt. 85 e 88 cod. pen. Si deduceva che dalla perizia in atti
emergeva una malattia di mente dell’imputato e avrebbe dovuto condurre al
riconoscimento della incapacità di intendere e volere.
3.2. Violazione di legge nel computo della pena in quanto sarebbe stata presa
come riferimento la pena minima indicata dall’art. 635 comma 2 cod. pen.
piuttosto che quella di cui all’artt. 635 comma 1 cod. pena che avrebbe dovuto
essere considerata in seguito al riconoscimento del giudizio di equivalenza tra
l’aggravante contestata e le riconosciute attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono manifestamente
infondati in quanto la contestazione della aggravante della destinazione

nell’esercizio delle loro funzioni.

dell’auto danneggiata

al pubblico servizio non può, come prospettato dal

ricorrente, considerarsi nuova e dunque effettuata in violazione dell’art. 517
cod.proc. pen. in quanto il fatto che la macchina fosse in dotazione alle forze
dell’ordine risulta con chiarezza dal capo di imputazione.
La Corte territoriale ha dunque legittimamente interpretato le emergenze
processuali, ritenute indicative dello svolgimento dei fatti in coerenza con le
condotte descritte nel capo di imputazione, senza operare alcuna illegittima
intrusione nella funzione del pubblico ministero cui spetta la definizione

elementi circostanziali.
L’attività interpretativa che ha condotto a riconoscere nella corrispondenza dei
fatti accertati con quelli contestati la aggravante della destinazione dell’auto al
pubblico servizio non può in alcun modo essere considerata lesiva del divieto
di reformatio in peius poiché la Corte territoriale non ha aggravato il
trattamento sanzionatorio, né ha riconosciuto aggravanti non contestate, ma si è
limitata ad ostendere, in risposta ad un motivo di appello, le ragioni del
riconoscimento della circostanza, implicite nella motivazione della sentenza di
primo grado.
1.2.

Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso che, in relazione

all’ingiuria, riconosce l’aggravante di cui all’art. 61 n. 10 cod. pen. in quanto il
ricorrente assume, diversamente a quanto emerso dallo sviluppo del processo,
che le ingiurie sono state consumate quando gli agenti non erano in servizio
laddove la Corte territoriale evidenzia che le stesse sono state proferite al
momento della notifica all’imputato di un decreto di citazione a giudizio, ovvero
durante lo svolgimento del servizio cui gli agenti erano preposti.
1.3. I motivi nuovi sono inammissibili in quanto non risultano in alcun modo
connessi con quelli dedotti con il ricorso principale. Sul punto il collegio
ribadisce l’orientamento secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la
presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi
o punti della decisione già enunciati nell’atto originario di gravame, poiché la
“novità” è riferita ai “motivi”, e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano
il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il
ricorso (Cass. Sez. 1, n. 40932 del 26.5.2011, Rv. 251482; Cass. Sez. 6, n.
27325 del 20/05/2008, Rv. 240367)
P.Q.M.

3

dell’accusa attraverso la elevazione delle imputazioni, anche con riferimento agli

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2015

Il Pre

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L’estensore

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